Ispezioni in cantiere con il sì del prefetto

Fonte: Il Sole 24 Ore

Controlli antimafia nei cantieri con il via libera del prefetto. Lo prevede il Dpr 150/2010, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 212/2010 (si veda «Il Sole 24 Ore» dell’11 settembre). Con questo decreto è stato approvato il regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all’esecuzione di lavori pubblici. Nell’individuare le imprese interessate che saranno sottoposte all’accesso il regolamento fa riferimento a tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione dell’opera, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi (compresi quelli di natura intellettuale, quali progetti, consulenze eccetera). Ciò qualunque sia l’importo dei relativi contratti o dei subcontratti (subappalti). La prima norma che ha previsto l’autorizzazione del prefetto per l’accesso al cantiere è il decreto legislativo 490/94. In particolare, il provvedimento ha disposto che il via libera all’ispezione venga disposto dal prefetto competente per territorio ove si svolgono i lavori. La verifica scatta a seguito della richiesta di informazioni da parte dell’amministrazione pubblica committente interessata. Gli accessi sono effettuati dal gruppo interforze, che si compone di un funzionario della polizia di Stato, da un ufficiale dell’Arma dei carabinieri, da un ufficiale della Gdf, da un rappresentante del provveditorato alle opere pubbliche, da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro e da un funzionario della direzione investigativa antimafia (Dia). L’intervento è effettuato nei confronti di tutti i soggetti che possono determinare in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi dell’impresa controllata. Entro trenta giorni dall’ispezione il gruppo dovrà fare una relazione al prefetto. In quell’occasione dovrà segnalare quegli elementi che fanno pensare a tentativi di infiltrazione mafiosa. In questa ipotesi il prefetto convoca l’interessato ed entro 15 giorni trasmette l’informazione all’ente appaltante che, in base al Dpr 252/98, ha facoltà di revoca e di recesso dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente. L’eventuale audizione, di cui sarà redatto verbale, sarà disposta dal prefetto ove la ritenga utile sulla base della documentazione e delle informazioni acquisite. I soggetti interessati saranno invitati a produrre qualsiasi documento o informazione possa risultare utile. Se l’impresa ha sede in un’altra provincia, il prefetto che ha disposto l’accesso trasmette immediatamente gli atti al prefetto competente per il luogo ove si svolgono i lavori, che provvederà a disporre l’accesso. L’esito dell’ispezione sarà comunicato anche alla camera di commercio ove ha sede l’impresa oggetto dell’accertamento, al l’Osservatorio centrale per gli appalti pubblici presso la Dia, a quello dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (istituito presso l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici), al ministero delle Infrastrutture e a quello dello Sviluppo economico.

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