Irretroattività, questa sconosciuta

Fonte: Italia Oggi

Anche nell’anno del decennale dello statuto, le violazioni si susseguono a getto continuo. Tra i provvedimenti normativi più spregiudicati dell’anno ancora in corso, un posto di riguardo deve essere assegnato alla manovra correttiva sui conti pubblici 2010-2011 (dl 78/2010) che fra norme a effetto retroattivo e di interpretazione autentica, ha trascurato i principi cardine dello statuto del contribuente. E dalla lettura del maxiemendamento di fonte governativa al patto di stabilità (la finanziaria 2011) all’esame del parlamento proprio in questi giorni, le cose non sembrano andare meglio. Nella parte in cui si introducono modifiche alla disciplina tributaria dei contratti di leasing immobiliare infatti il testo del maxiemendamento prevede espressamente che: «in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, per tutti i contratti di locazione finanziaria di immobili in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011 le parti sono tenute a versare un’imposta sostitutiva delle imposte ipotecaria e catastale da corrispondersi in unica soluzione entro il 31 marzo 2011_». Violare espressamente le disposizioni contenute nell’articolo 3 dello Statuto del contribuente, come si legge nel testo del maxiemendamento alla finanziaria 2011 significa, essenzialmente, due cose: introdurre una disposizione tributaria rappresentata dalla nuova imposta sostitutiva sui leasing in corso al 1° gennaio 2011 dando alla stessa un effetto retroattivo; introdurre un adempimento a carico dei contribuenti con decorrenza immediata (dal 1° gennaio 2011). Entrambe le situazioni sopra descritte violano le disposizioni contenute nell’articolo 3 della legge 212/2000 ai sensi della quale le disposizioni tributarie non devono avere un effetto retroattivo e non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti con scadenza anteriore al 60° giorno dalla data della loro entrata in vigore. Il caso sopra esaminato rappresenta soltanto l’ultimo esempio delle tante norme che in questi dieci anni il legislatore ha emanato calpestando, più o meno apertamente, le disposizioni della legge 212/2000. L’esigenza, come abbiamo già avuto modo di affermare, è sempre la stessa: la ragion di gettito. Anche la nuova imposta sostitutiva sui leasing immobiliari nasce e persegue questa unica finalità. Attraverso l’assoggettamento a una imposizione sostitutiva il legislatore intende infatti proprio far cassa attingendo dai contratti in corso di esecuzione alla data del 1° gennaio 2011. Tornando alle altre violazioni allo Statuto perpetrate dal legislatore nel corso dell’anno 2010 (si veda tabella in pagina) non si può non sottolineare come una delle più evidenti sia la norma di interpretazione autentica contenuta nell’articolo 12, comma 11, del dl 78/2010. La disposizione in commento, in netto contrasto con quanto stabilito dalla stessa Corte di cassazione (sentenza n. 7681/2010), prevede in via interpretativa l’obbligo di iscrizione a più forme di previdenza da parte dei soci/amministratori anche se gli stessi svolgono la loro attività unicamente all’interno di una sola società. Anche la disposizione del dl 78/2010 che prevede l’aggiornamento del redditometro alle mutate condizioni socio economiche del paese è in un certo qual modo operata in dispregio delle norme basilari dello statuto del contribuente. Ovvio che non si tratta di un nuovo metodo di accertamento che nasce con un effetto retroattivo ma solo dell’aggiornamento di uno strumento già esistente nel nostro ordinamento. Ciò che lascia perplessi è il fatto che i nuovi coefficienti di spesa utili alla verifica della tenuta del reddito dichiarato con quello sinteticamente accertato, non sono ancora disponibili nonostante che la prima annualità nella quale le nuove metodologie potranno essere applicate dal fisco sia il 2009. In ultima analisi l’effetto finale sarà quello di un utilizzo retroattivo di uno strumento di accertamento senza che al contribuente sia stata data alcuna possibilità di adeguamento nella dichiarazione dei redditi dell’anno di prima applicazione, il 2009 appunto, i cui termini di presentazione sono ormai già scaduti. Tenuto conto di quanto avvenuto nel corso dell’anno 2010 non resta che augurarsi che lo statuto, o almeno alcune sue parti, sia elevato al rango di norma costituzionale. Sarebbe in effetti l’unico modo per porre un freno ai continui abusi e soprusi compiuti dal legislatore alle sue disposizioni.

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