Inconferibilità di incarichi nelle p.a., l’ANAC puntualizza che gli atti di conferimento e i relativi contratti sono nulli

Ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, gli atti di conferimento degli incarichi ed i relativi contratti adottati in violazione delle disposizioni ivi recate, sono nulli. 
Inoltre, ai sensi del successivo articolo 18, comma 2, i componenti degli organi che abbiano attribuito incarichi dichiarati nulli, non possono per tre mesi conferire gli incarichi di loro competenza. La medesima disposizione prevede, al comma 3, che regioni, province e comuni, entro tre mesi dall’entrata in vigore del decreto n. 39/2013, provvedono ad adeguare i propri ordinamenti, «individuando le procedure interne e gli organi che in via sostitutiva possono procedere al conferimento degli incarichi nel periodo di interdizione degli organi titolari».Decorso inutilmente il termine dei tre mesi, trova applicazione la procedura sostitutiva descritta dall’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

È quello che ha precisato il presidente dell’ANAC Cantone in un comunicato pubblicato ieri. Dalle verifiche compiute dall’Autorità, infatti, è emerso che, in numerosi casi, le amministrazioni destinatarie della normativa sopra richiamata non hanno dato attuazione alle disposizioni ivi previste e non hanno ancora provveduto a modificare i propri ordinamenti interni. 

A tal proposito si evidenzia, si legge nella nota, quanto previsto dall’articolo 18, comma 1, del d.lgs. 39/2013 in termini di responsabilità dei componenti degli organi che abbiano conferiti incarichi dichiarati nulli per le conseguenze economiche degli atti adottati, conseguenze che potrebbero aggravarsi per il potrarsi dello stato d’inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni.
Al fine di scongiurare i possibili effetti negativi derivanti da tale omissione, l’Autorità invita, pertanto, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali a dare tempestiva attuazione alle disposizioni dell’articolo 18 del d.lgs. 39/2013 e ad individuare gli organi che, nell’ambito della struttura organizzativa, possano procedere al conferimento, in via sostitutiva, dei nuovi incarichi.  
Il nuovo regolamento organizzativo sarà pubblicato dalle amministrazioni interessate – anche ai fini della vigilanza dell’Autorità sugli obblighi di trasparenza – sui propri siti web istituzionali, nell’apposita sotto sezione “Disposizioni generali” della sezione “Amministrazione Trasparente”.

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