Incompatibilità di un consigliere comunale per lite pendente

Assume interesse per gli Enti Locali il recente parere rilasciato dal Servizio consulenza del Friuli Venezia Giulia in materia di incompatibilità di un consigliere comunale per lite pendente.
Ecco come recita la massima di apertura al parere n. 1019 datato 26 gennaio 2018: “Affinché possa ravvisarsi la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, co. 2, n. 4, TUEL per lite pendente, l’ amministratore locale deve essere parte, in senso processuale, in un procedimento civile o amministrativo con il comune, con la conseguenza che l’intervenuta rinuncia alla lite, non oggetto di opposizione da parte del Comune, fa venir meno la sussistenza dell’indicata causa di incompatibilità. 2) Affinché possa ravvisarsi la causa di incompatibilità di cui all’art. 63, co. 2, n. 6, TUEL l’amministratore locale deve avere un debito liquido ed esigibile verso il Comune e da questi deve essere stato messo legalmente in mora per la medesima fattispecie debitoria”.

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