Incentivi per funzioni tecniche: un vero spiraglio dopo l’intervento legislativo?

di MASSIMILIANO ALESIO

In tal modo, il legislatore è intervenuto sulla questione della rilevanza degli incentivi tecnici ai fini del rispetto del tetto di spesa per il trattamento accessorio, escludendoli dal computo rilevante ai fini dall’articolo 23, comma 2, d.lgs. n. 75 del 2017. Il legislatore ha voluto, pertanto, chiarire come gli incentivi non confluiscono nel capitolo di spesa relativo al trattamento accessorio (sottostando ai limiti di spesa previsti dalla normativa vigente), ma fanno capo al capitolo di spesa dell’appalto“. È quanto  significativamente statuito dalla Corte dei conti, Sez. controllo Umbria, con il parere n. 14 del 5 febbraio 2018.

La questione all’esame dei giudici contabili è, purtroppo, ben nota

L’articolo 113 del nuovo Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 50/2016), ha dato luogo ad un rilevante cambiamento: il precedente incentivo (previsto e disciplinato dall’articolo 92, comma 5, del pregresso Codice dei contratti pubblici; d.lgs. 163/2006) era destinato alle attività di progettazione. Il nuovo incentivo, ai sensi del citato articolo 113 del nuovo Codice, è destinato a compensare altre e diverse attività (“Funzioni tecniche“). Precisamente, attività di “programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l’esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti” (art. 113, comma 2°).  È evidente che si è in presenza di una “mutazione genetica”!  La ratio originaria è stata completamente stravolta. La legge Merloni, confermata anche dal vecchio Codice, intendeva perseguire il fine di far rientrare nell’ambito delle stazioni appaltanti la progettazione, in precedenza solitamente affidata a professionisti esterni. Quindi, una finalità non solo di contenimento della spesa pubblica, ma anche di valorizzazione delle capacità professionali dei funzionari pubblici. E’ ben evidente che lo “stimolo economico”, seppur esiguo, può beneficamente sollecitare uno sforzo di apprendimento e di diligente applicazione, a tutto vantaggio della collettività.

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