Incarichi dirigenziali al segretario comunale

Riveste interesse l’articolo pubblicato sul portale giuridico Diritto.it a firma di Pasquale Russo intitolato “Il conflitto d’interessi nella funzione di responsabile della prevenzione della corruzione e della direzione dei controlli interni negli Enti locali”. All’interno del contributo si esamina la problematica riguardante la compatibilità di incarichi dirigenziali aggiuntivi attribuiti al segretario comunale ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 267/2000 (TUEL), con le nuove attribuzioni al segretario in materia di anticorruzione e controlli.  L’art. 97, comma 4, lett. d) del TUEL, nell’autorizzare gli Enti locali ad attribuire – mediante norme statutarie o regolamentari o provvedimenti sindacali – funzioni aggiuntive al Segretario comunale, consente, senza limiti prestabiliti, l’attribuzione ad esso di funzioni dirigenziali.
L’articolo assume rilievo anche come approfondimento del recente commento del nostro esperto Mario Petrulli nei confronti della sentenza del TAR Umbria nella sent. 20 giugno 2017, n. 466 (leggi qui l’articolo Il segretario comunale può assumere la guida dell’ufficio tecnico?).
Il contributo di pasquale Russo si apre fornendo un sintetico quanto esauriente quadro normativo relativa alla disciplina dell’anticorruzione negli Enti locali: “La legge anticorruzione, n. 190 del 6 novembre 2012, oltre a conferire al Governo delega al riordino di alcune discipline in materia di pubblicità e trasparenza, di determinazione di illeciti e dei termini dei procedimenti, di codice di comportamento dei dipendenti della P.A. e della individuazione dei divieti di autorizzazione ad incarichi esterni, stabilisce, che ogni amministrazione deve approvare un piano triennale di prevenzione della corruzione che individui le aree a rischio di corruzione, valuti il livello di esposizione degli uffici al rischio ed stabilisca gli interventi organizzativi necessari per minimizzarlo, tra i quali la formazione e la rotazione delle posizioni dirigenziali maggiormente esposte.
Il compito della redazione e della verifica dell’attuazione di detto piano è attribuita dalla legge ad un Responsabile della prevenzione della corruzione che, per gli enti locali, l’art. 1 comma 7 individua “ di norma, nel segretario, salva diversa e motivata determinazione”.
Coerente al processo di sensibilizzazione in atto, improntato all’apprestamento di strumenti di prevenzione volti ad impedire o, quantomeno, a ridurre, il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione, è l’intervento del governo che, con il decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, poi convertito nella legge 7 dicembre 2012 n. 213, ha dato impulso al rispetto della legalità mediante l’implementazione ed il riordine, negli enti locali, della disciplina dei controlli, individuando nella figura del Segretario Comunale e Provinciale il soggetto centrale del nuovo sistema dei controlli interni finalizzati a garantire la regolarità amministrativa e contabile degli atti in un’ottica di prevenzione ed eventuale denuncia del reato di corruzione nelle sue diverse sfaccettature”.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *