In campo le linee guida sull’utilizzo delle multe

Fonte: Il Sole 24 Ore

Come cambia l’utilizzo delle multe nei bilanci degli enti locali, dopo le modifiche introdotte dalla legge 120/2010 al Codice della strada, e come devono essere quantificati i proventi derivanti dalle sanzioni? Le risposte arrivano dalla Corte dei conti Toscana, nelle linee guida dedicate alla prima interpretazione organica della materia (deliberazione 104/2010). Le recenti novità legislative hanno agito sull’obbligo di destinare una quota pari almeno al 50% dell’importo delle multe a specifici progetti o attività. Che, dal 13 agosto, si distinguono in tre grandi filoni: segnaletica delle strade (per almeno il 10% del totale); potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni, anche con l’acquisto di autovetture e attrezzature (per un altro 10% minimo del valore complessivo); sicurezza stradale, che si realizza attraverso manutenzione, barriere, piani del traffico, corsi, misure di previdenza per il personale di polizia, assunzioni stagionali, mobilità ciclistica, progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni in materia di guida sotto l’influenza di alcool o stupefacenti (articolo 208, commi 4, 5, 5-bis della legge 285/1992). Di rilievo l’introduzione della facoltà di finanziare, con i proventi delle multe, le prestazioni aggiuntive per turnazione, lavoro straordinario e flessibilità oraria finalizzate al potenziamento dei controlli, così come il prolungamento dell’orario di lavoro di unità di personale già inserite nella struttura organizzativa dell’ente (che sono fatte rientrare nel secondo filone). Scorrendo la deliberazione, si trova anche un riesame delle problematiche utile a tracciare il confine tra le spese che possono rientrare nei proventi da sanzioni e quelle che, invece, vanno escluse (vestiario per il personale di polizia, carburante e tasse di circolazione dei mezzi di polizia, bollette per illuminazione stradale eccetera). Tutti gli enti locali (anche quelli sotto i 10mila abitanti, prima esonerati) devono, in sede di predisposizione dei documenti di programmazione, approvare con delibera della giunta la destinazione delle entrate, evidenziando i capitoli di spesa correlati alle voci di entrata. È inoltre introdotto l’obbligo di presentare ai ministeri delle Infrastrutture e trasporti e dell’Interno, entro il 31 maggio di ogni anno, un rendiconto delle entrate e dei singoli interventi finanziati con le multe. La mancata trasmissione della rendicontazione o l’utilizzo non conforme vengono sanzionati con la riduzione al 30% della quota dei proventi spettanti. Le modalità operative sono rinviate a un decreto del ministero delle Infrastrutture. Quanto ai temi degli aspetti contabili e agli equilibri di bilancio, approfonditi nelle linee guida, la Corte dei conti teme che si destinino a spese correnti, di natura stabile e ricorrente, entrate che, invece, sono tendenzialmente aleatorie e incerte. Tuttavia, sono da ritenere eccezionali e non ricorrenti – e quindi in grado di influenzare gli equilibri – solo le risorse che eccedono la quota di sanzioni ordinariamente acquisita a bilancio dell’ente. Una seconda questione, infine, riguarda il rapporto fra gli accertamenti e gli effettivi incassi delle multe: i giudici contabili suggeriscono, a fronte della percentuale di mancato realizzo (scostamento fra accertamenti e riscossioni in base ai dati storici), di costituire un adeguato fondo svalutazione crediti oppure un vincolo sull’avanzo di amministrazione libero. Il principio Il diritto del consigliere comunale a ottenere dall’ente tutte le informazioni utili all’espletamento del mandato non incontra alcuna limitazione neppure in caso di loro eventuale natura riservata, in quanto il consigliere è vincolato al segreto d’ufficio (Consiglio di stato, sezione V, 4 maggio 2004, n. 2716). In definitiva gli unici limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali possono rinvenirsi nel fatto che esso deve avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali e non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche o meramente “emulative”.

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