Imu, la prima casa è solo una

Fonte: Il Sole 24 Ore

L’abitazione principale non finisce mai di suscitare interrogativi. La realtà, infatti, supera sempre le norme e la casistica che si è formata in questi diciott’anni di Ici è veramente infinita. Limitandosi alla questione del limite di un solo beneficio per famiglia, oggi si richiede che nell’abitazione risiedano e dimorino il contribuente e il suo nucleo familiare. Si precisa inoltre che se i componenti del nucleo prendono residenza diversa nel medesimo comune l’abitazione principale resta sempre una per l’intero nucleo.
Secondo le anticipazioni della circolare delle Finanze (ancora in bozza) la norma non è di ostacolo alla moltiplicazione delle abitazioni principali in comuni diversi. Non viene tuttavia chiarito cosa si intenda per nucleo familiare, posto che nell’ordinamento non esiste una precisa definizione di questo istituto. Così, per esempio, la nozione di nucleo familiare non può impedire al figlio maggiorenne di acquisire residenza per conto suo, in un altro immobile di sua proprietà nel medesimo comune dei genitori.
Va inoltre ricordato che l’abitazione principale richiede la coesistenza della residenza anagrafica e della dimora abituale. Ne deriva che il coniuge che non vive abitualmente nella casa in cui risiede non ha diritto alle agevolazioni di legge. Sembra invece risolta la questione del trattamento della casa assegnata in sede di separazione o divorzio. In questa eventualità, il coniuge assegnatario è considerato, solo ai fini Imu, titolare del diritto di abitazione. Ne consegue che la casa dovrà essere tassata unicamente in capo al coniuge assegnatario, al quale spetteranno le detrazioni di legge, compresa la maggiorazione della detrazione per figli conviventi. Ai fini Irpef, la soggettività rimane in capo al proprietario effettivo, ma poiché l’immobile non è locato ed è soggetto a Imu, lo stesso dovrebbe essere esonerato dall’imposizione personale.
Vediamo le risposte ad alcuni dei casi più frequenti, a cominciare da quello di due case, ambedue possedute al 100% da un solo coniuge e nello stesso comune, nelle quali però risiedono i coniugi separati di fatto: solo se nella casa di proprietà risiede e dimora il proprietario, la stessa sarà considerata come abitazione principale, l’altra sarà ovviamente tassata con aliquota ordinaria del 7,6 per mille.
Se poi le case sono possedute una per ciascuno e abitate da coniugi separati di fatto (ma non legalmente), solo una delle due case potrà beneficiare delle agevolazioni Imu, a scelta del contribuente. Qualora invece ciascuno dei due coniugi, anche legalmente separati, risiedesse nella casa di proprietà dell’altro, nessuna delle due potrà essere considerata abitazione principale. Ad entrambe sarà applicata l’aliquota base del 7,6 per mille.
Unico caso in cui a entrambi gli immobili saranno riconosciute le agevolazioni dell’abitazione principale è quello di due case in due comuni diversi, con residenze e dimora diversa dei coniugi, anche non legalmente separati.
Quando invece i coniugi sono legalmente separati, l’abitazione principale dovrà rispettare le regole generali, senza tener conto della norma antielusiva riferita al nucleo familiare. Quindi, se l’immobile è posseduto dal soggetto che vi risiede e vi dimora, lo stesso sarà sempre considerato abitazione principale, a prescindere dal comune in cui si trova.
Infine, dato che il «nucleo familiare» comprende anche i figli, si ritiene che il figlio maggiorenne possa assumere residenza anagrafica e dimorare per conto suo anche nello stesso comune dei genitori e avere diritto ugualmente alle agevolazioni per l’abitazione principale, perché così costituisce legalmente un nuovo nucleo familiare, cosa che non può avvenire con un coniuge non separato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *