Imu 2013, entro giugno domanda di esenzione

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il 30 giugno è una data che le imprese di costruzione, le cooperative a proprietà indivisa e gli addetti al «comparto sicurezza» faranno bene a segnare in rosso sul calendario.

Scade infatti il termine per la presentazione di una «apposita dichiarazione», la cui omissione fa venir meno l’esenzione dall’Imu concessa dall’articolo 2 del decreto legge 102/2013, convertito con modificazioni dalla legge 124/2013.

Tale norma ha infatti escluso dal pagamento della seconda rata dell’Imu dovuta per l’anno 2013, i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che sia verificata tale destinazione e a condizione gli stessi immobili non siano stati locati.

Sull’agevolazione in questione è intervenuto anche il ministero delle Finanze precisando, con la risoluzione n. 11 dell’11 dicembre 2013, che il concetto di “fabbricati costruiti”, contenuto nella norma in esame, ricomprende anche quelli acquistati dall’impresa costruttrice e sui quali la stessa ha realizzato incisivi interventi di recupero edilizio (e segnatamente quelli previsti dall’articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Dpr 380/2001) e che poi, una volta ultimati i lavori, siano rimasti invenduti e non siano stati concessi in locazione.

Lo stesso articolo 2 del Dl 102/2013, in virtù di un’assimilazione ex lege all’abitazione principale, ha di fatto riservato la stessa agevolazione – ossia l’esclusione dall’imposta a far tempo dal 1° luglio 2013 – alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (comma 4), oltre che a un solo immobile -iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare purché con categoria catastale diversa da A/1, A/8 o A/9 – posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente nel cosiddetto comparto sicurezza (forze armate, forze di polizia, vigili del fuoco, personale della carriera prefettizia), a prescindere dal luogo della dimora abituale e da quello di residenza anagrafica del contribuente (comma 5).

L’articolo 2 del Dl 102/2013 si chiude (al comma 5-bis) precisando che ai fini dell’esclusione dall’Imu, il contribuente è tenuto a presentare, entro il 30 giugno e a «pena di decadenza», un’apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per le variazioni Imu, con la quale deve essere attestato il possesso dei requisiti e indicati gli identificativi catastali degli immobili per i quali si applica il beneficio.

Nelle more di un’auspicabile precisazione ministeriale, è da ritenere che l’apposita dichiarazione richiesta dalla norma, altro non sia che un’attestazione, da riportare nelle annotazioni poste in calce all’ordinaria dichiarazione Imu, con la quale il contribuente indica, relativamente ai fabbricati esposti nella denuncia stessa, la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.

Trattandosi quindi di un’attestazione da riportare nell’ordinaria dichiarazione Imu, l’esenzione non dovrebbe venire meno nel caso in cui il contribuente si ravveda entro novanta giorni dalla scadenza (quindi entro il 29 settembre, essendo il 28 una domenica) presentando al Comune la dichiarazione omessa e pagando una sanzione di 5 euro.

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