Imposta comunale sulla pubblicità: aumenti illegittimi

La legge di stabilità per il 2016 prevede una soluzione per blindare gli aumenti tariffari relativi all’imposta sulla pubblicità dopo il ciclone generato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 7887 del 21 ottobre 2014 che ha annullato la delibera del Comune di Treviso, confermativa per l’anno 2013, dell’assetto tariffario relativo all’imposta comunale sulla pubblicità  adottato sin dal 2004.

>> IL TESTO IN ESAME AL SENATO

La questione trova fondamento nelle modifiche introdotte dal dl 83/2012 che, con un colpo di spugna ha cancellato il comma 10 dell’art. 11 della legge n. 44919/97 “10. Le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1998 e fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2000 per le superfici superiori al metro quadrato, e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato” .

Il collegio giudicante ha ritenuto fondate le doglianze dell’appellante, che non avevano trovato accoglimento al TAR Veneto. Il Comune avrebbe esercitato un potere  di incremento che non aveva, così superando le possibilità ammesse dalla potestà regolamentare. 

La legge di stabilità contiene una norma di interpretazione autentica retroattiva che chiarirebbe l’ambito applicativo dell’art. 23, comma 7 del d.l. 83/2012 che aveva abrogato l’art. 11, comma 10, della legge 449/1997 relativa alla facoltà di aumento. In tal modo si scongiurerebbero i contenziosi che si stanno generando sul tema con richieste di rimborso del pagato.

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