Imponibili Irap i contributi a ripianamento di perdite

Fonte: Italia Oggi

I contributi pubblici erogati in favore delle imprese di pubblico servizio, per il ripianamento di perdite d’esercizio, non specificatamente correlati a componenti negativi di reddito non ammessi in deduzione, sono imponibili ai fini Irap. Così si esprime una recente Sentenza della Cassazione (n. 13160 del 28/5/ 2010). Con tale massima, infatti, la Suprema Corte si è trovata ad esprimersi sul caso di diverse società, tutte concessionarie di trasporto pubblico metropolitano romano, che sostenevano che i contributi in denaro ricevuti dagli enti pubblici a fronte del ripianamento delle perdite dell’esercizio (tipiche delle società di trasporto locale), non potessero formare la base imponibile ai fini dell’Imposta regionale sulle attività produttive, e che pertanto la liquidazione delle imposte fatte dalle stesse contribuenti che, in un primo momento avevano considerato imponibili tali componenti positive di reddito, ai fini Irap, fossero errate. Dopo il silenzio-rifiuto dell’amministrazione finanziaria sul rimborso Irap richiesto da queste, tutte le menzionate società hanno proposto ricorso, fondando le loro domande sul dlgs n. 446 del 1997, artt. 11 e 11-bis, e precisando che le erogazioni erano rivolte a coprire le perdite di esercizio derivanti soprattutto dalle spese per il personale dipendente, da considerarsi componenti indeducibili passivi ai fini Irap, non potendosi considerare ricavi i predetti contributi. La Commissione provinciale, prima, e quella Regionale, successivamente, avevano sostanzialmente accolto i ricorsi dei contribuenti, evidenziando, il nesso certo e diretto tra l’erogazione del contributo e la voce di costo indeducibile dalla base imponibile Irap e affermando che l’amministrazione non aveva provato che i contributi in questione non erano stati erogati al fine di ripianare i costi del trasporto pubblico. Ricorrendo in Cassazione, l’amministrazione finanziaria ha lamentato la violazione del dlgs n. 446 del 1997, art. 11, comma 3; legge n. 151 del 1981, art. 6, comma 1, e lr Lazio n. 30 del 1988, art. 30, commi 1 e 2, in quanto, per la non imponibilità Irap di un contributo, occorre la correlazione tra la somma erogata e il componente negativo non deducibile, che deve sempre risultare dalla legge istitutiva del contributo. La legge regionale del Lazio, che disciplina l’erogazione dei contributi in oggetto non dispone alcuna specifica destinazione di tali contributi (in particolare in relazione al ripianamento dei costi del personale), limitandosi l’art. 9 a indicare come obiettivo della legge «l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto» e come finalità (art. 30) il «far fronte agli oneri» del servizio. Inoltre il dlgs 446/1997, all’art. 11, indica infatti i componenti dell’imponibile del tributo, escludendo soltanto i contributi «correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione», ricomprendendovi tutti i tipi di contributi, compresi quelli destinati al ripiano delle perdite. I giudici della Cassazione, ritenendolo fondato, hanno accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate, rilevato che, la suddetta tesi, secondo cui la non imponibilità ai fini Irap di contributi erogati può essere riconosciuta soltanto in presenza di correlazione con componente negativo non deducibile (nella specie costo del personale) che sia esplicitamente prevista nella legge istitutiva del contributo, trova conferma nella non menzione di tale correlazione nella lr Lazio n. 30 del 1988. Tale norma regionali, infatti, si propone il solo obiettivo di riequilibrare i bilanci dei servizi di trasporto, senza alcuna distinzione circa la natura dei costi da ripianare; né può valere in proposito, osservano i giudici nella sentenza in commento, (a prescindere dal suo valore probatorio, posto in discussione nel terzo motivo di ricorso) una semplice dichiarazione circa l’utilizzo dei contributi da parte delle imprese di trasporto pubblico, proveniente dall’amministrazione erogatrice, che non trova riscontro nella previsione legislativa citata. Tale opinione è rafforzata, nella convinzione degli estensori della sentenza qui commentata, anche dalla giurisprudenza della stessa Suprema Corte, che nella sentenza n. 21749 del 2009, presa a Sezioni Unite, ha ritenuto che i contributi erogati a norma di legge, ivi compresi quelli in esame erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale al fine di ripianare i disavanzi di esercizio, debbono essere tutti inclusi nel calcolo per la determinazione della base imponibile dell’Irap Su tale tema si era espressa anche la Sentenza della Cassazione n. 4838/2007, che ha ritenuto possa escludersi una correlazione tra contributi erogati e costi indeducibili, che non sia specificatamente e immediatamente rilevabile. Infatti, poiché la legge regionale del Lazio n. 30/88, che assegna ai contributi erogati alle imprese esercenti il trasporto pubblico locale, il generico «obiettivo di conseguire l’equilibrio economico dei bilanci dei servizi di trasporto», non è possibile dedurre alcuna specifica correlazione tra contributi erogati e «componenti negativi non ammessi in deduzione» ai fini Irap, come sarebbe richiesto dall’interpretazione dell’art. 11 dlgs 446/1997. Pertanto i contributi pubblici devono essere assoggettati all’Irap, a meno che la legge in base alla quale sono erogati, individui il tipo di costo, e che esso non sia deducibile ai fini Irap.

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