Il tecnico comunale deve pagarsi l’Irap

Fonte: Il Sole 24 Ore

Avvocati e tecnici comunali dovranno pagarsi l’Irap sui compensi per l’attività svolta. Le sezioni riunite della Corte dei conti (delibera 33/Contr/2010 del 30 giugno 2010) accolgono così la tesi della sezione lombarda fino a ieri isolata. La questione riguarda lo scorporo dell’Irap sui compensi per l’avvocatura e la progettazione, oggetto anche di norme di interpretazione autentica. Solo la delibera odierna cita 17 interventi tra pronunce della Corte dei conti, dell’agenzia delle Entrate, della Ragioneria e della Funzione pubblica, oltre che una sentenza della Corte costituzionale. Secondo l’orientamento fino a ieri prevalente, l’Irap non doveva essere scorporata in quanto le norme prevedono che dal compenso debbano essere sottratti gli «oneri riflessi» in un caso e i «contributi previdenziali ed assistenziali» nell’altro. Rimaneva esclusa l’Irap che doveva gravare sul datore di lavoro. Per altro verso si riteneva che le somme previste dalle disposizioni di legge dovessero finanziare il costo degli incentivi per avvocatura e progettazione; in caso contrario l’Irap sarebbe rimasta priva di copertura. Dopo aver evidenziato che il legislatore è ricorso a un’espressione atecnica, le sezioni riunite confermano l’esclusione dell’Irap dagli oneri riflessi. Infatti, l’imposta non può essere considerata come un elemento particolare del più generale concetto di «oneri riflessi» (in tal senso anche la sentenza 33/ 2009 della Corte costituzionale). In modo quasi sorprendente la delibera accoglie anche la tesi contraria che addebita l’Irap ai dipendenti intravedendo una possibile coerenza tra le due posizioni. In realtà il funambolismo è solo apparente. Secondo la Corte è necessario prima di tutto quantificare i fondi per la progettazione e l’avvocatura interna secondo le rispettive norme istitutive. Tali somme costituiscono la «provvista delle risorse finanziarie per far fronte a tutti gli oneri di personale» e quindi anche all’Irap. A questo punto, i fondi da ripartire dovranno essere considerati al netto dell’Irap. Le due tesi non sono contrastanti solo se dalla provvista vengo prima accantonate le risorse per l’Irap e da quel che rimane si scorporano gli «oneri riflessi» o gli «oneri previdenziali e assistenziali»; oneri che a questo punto non possono che essere al netto dell’Irap. In realtà viene confermata la tesi meno favorevole ai dipendenti smentendo l’esclusione dell’Irap dagli oneri riflessi. La posizione delle sezioni riunite non può che imporre agli enti che avevano aderito alle deliberazioni che andavano in senso opposto di fare marcia indietro ricalcolando e recuperando quanto liquidato in eccesso. C’è poi il rischio di disparità di trattamento tra i dipendenti qualora tra gli avvocati o tra i progettisti sia presente un disabile sulla cui retribuzione l’ente non paga Irap. Perché questi percepirebbe un compenso maggiore rispetto al collega non disabile.

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