Il fotovoltaico divide le Entrate e il Territorio

Fonte: Il Sole 24 Ore

Ora è ancor più complicato stabilire se gli impianti fotovoltaici sono beni mobili o immobili. In base alla circolare 12/2011, emanata dall’agenzia delle Entrate sull’applicazione della imposta sostitutiva in presenza di contratti di leasing immobiliari in corso al 1° gennaio 2011, questa imposta è dovuta anche in presenza di impianti fotovoltaici censiti o da censire come opifici industriali (categoria D1). È un’altra incertezza per gli operatori del settore, già in preda allo smarrimento dopo il blocco degli incentivi previsti dal decreto 6 agosto 2010 (che fissava la tariffa incentivante per il 2011) per gli impianti che entreranno in esercizio dopo il 31 maggio 2011, blocco previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo approvato dal Governo e in corso di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale». Stabilire se un impianto fotovoltaico sia un bene mobile o immobile è importante sotto il profilo fiscale. Se si tratta di un bene mobile con aliquota di ammortamento del 9% – come precisato dall’agenzia delle Entrate (circolare 46/07) – per usufruire della deducibilità ai fini delle imposte dirette la durata minima del contratto di leasing può essere di 7,5 anni pari a due terzi del periodo di ammortamento; se invece l’impianto fotovoltaico è un bene immobile la durata minima dovrebbe essere pari almeno a 16 anni e 8 mesi, se si utilizza l’ammortamento del 4% (Dm 31 dicembre 1988 gruppo 17, specie 1.b – produzione di energia termoelettrica -). Per ottenere il rimborso Iva l’impianto deve essere costruito su terreno o lastrico solare propri e non di terzi; quindi ci deve essere almeno un diritto di superficie (articolo 952 del Codice civile). Ciò in quanto l’agenzia delle Entrate (risoluzione 179/05) ha precisato che l’Iva assolta su beni di terzi è detraibile ma non rimborsabile: l’articolo 30, lettera c, del Dpr 633/72 prevede il rimborso per l’imposta assolta sui beni ammortizzabili, e non possono esserlo le costruzioni su terreni di terzi che invece assumono la natura di spese pluriennali. Fino a ora le interpretazioni ufficiali, pur alternative, mostravano una coerenza tra l’agenzia delle Entrate e quella del Territorio. La prima con circolare 46/07 ha precisato che l’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce un impianto fisso al suolo in quanto normalmente i pannelli solari che lo compongono possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità. Nella fattispecie la percentuale di ammortamento è pari al 9% (centrali termoelettriche). Le Entrate hanno confermato questa interpretazione nella successiva circolare 38/E/2010 precisando che sono considerati mobili gli impianti anche infissi al suolo quando è possibile separarli e riutilizzarli in altra sede. Di diverso avviso l’agenzia del Territorio che con circolare 3/T/08 ha espresso un’altra visione dell’impianto fotovoltaico, anche uniformandosi alla sentenza della Cassazione 16824/06. L’impianto va assimilato alle turbine delle centrali elettriche in quanto nella fattispecie vi è impossibilità di separare l’impianto dal suolo senza alterare la natura del bene complesso. Da qui il Territorio classifica l’impianto fotovoltaico fra i beni immobili inquadrandoli nella categoria catastale D1, attribuendo una rendita di 2 euro per metro quadrato (il 2% del valore stimato in 100 euro). Ne consegue l’assoggettamento a Ici. L’imposta comunale non dovrebbe essere dovuta dalle imprese agricole quando sarà approvato il disegno di legge sulla montagna che stabilisce l’esclusione dall’imposta per le costruzioni rurali indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza (si veda «Il Sole 24 Ore» del 23 febbraio 2011). La precisazione del Territorio riguarda gli impianti fotovoltaici a terra ma in pratica le medesime procedure vengono applicate anche per i pannelli collocati sui tetti. Ora l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E dell’11 marzo 2011 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 2%, che scade il 31 marzo, anche per i contratti di leasing stipulati per la realizzazione di impianti fotovoltaici, considerandoli quindi contratti di leasing immobiliare. L’interpretazione vale se la società di leasing ha anche acquisito il terreno o il lastrico solare di sedime dell’impianto: solo in questo caso si può parlare di leasing immobiliare.

Le due visioni

01| LE ENTRATE L’impianto fotovoltaico situato su un terreno non costituisce un impianto fisso al suolo. La percentuale di ammortamento è pari al 9%.

02| IL TERRITORIO L’impianto fotovoltaico va classificato fra i beni immobili inquadrandoli nella categoria catastale D1, attribuendo una rendita di 2 euro per metro quadrato. Ne consegue l’assoggettamento a Ici.

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