Il dipendente trasferito non può subire penalità

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il diritto dell’Unione può impedire che i lavoratori trasferiti, compresi i dipendenti pubblici che sono riassunti da un’altra pubblica autorità, subiscano, per il solo fatto del trasferimento, un peggioramento retributivo sostanziale. Lo stabilisce la Corte di giustizia europea con la sentenza nella causa C-108/10 depositata ieri. A chiamare in causa la Corte era stata l’autorità giudiziaria italiana; protagonista una dipendente comunale che, in qualità di bidella in scuole statali, tra il 1980 e il 1999, aveva svolto l’attività lavorativa tra il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) degli enti locali. Dal 2000, era stata trasferita nei ruoli del personale Ata dello Stato e inquadrata in una fascia retributiva corrispondente a nove anni di anzianità. Non avendo ottenuto dal ministero dell’Istruzione il riconoscimento di circa 20 anni di anzianità maturata alle dipendenze, e ritenendo di aver sofferto, in tal modo, una notevole riduzione della sua retribuzione, la donna si era rivolta al tribunale di Venezia per ottenere il riconoscimento integrale dell’anzianità. Il giudice italiano aveva chiesto alla Corte di giustizia se la normativa dell’Unione in materia di mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese si applica alla riassunzione, da parte di un’autorità pubblica di uno Stato Ue, del personale alle dipendenze di un’altra autorità pubblica. In caso di risposta affermativa, il giudice chiedeva anche se, ai fini del calcolo della retribuzione dei lavoratori trasferiti, l’amministrazione di nuova collocazione deve tenere conto dell’anzianità lavorativa già maturata. Il trasferimento d’impresa. La Corte accerta innanzitutto che la riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato Ue, del personale dipendente di un’altra pubblica autorità ? addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari ? costituisce un trasferimento di impresa, quando questo personale è costituito da un complesso strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale dello Stato. Per quanto riguarda il calcolo della retribuzione di lavoratori sottoposti a trasferimento, la Corte giudica che, benché l’amministrazione di nuova assunzione abbia il diritto di applicare, sin dalla data del trasferimento, le condizioni di lavoro previste dal contratto collettivo in vigore, comprese quelle sulla retribuzione, le modalità scelte per l’integrazione retributiva dei lavoratori trasferiti devono essere conformi allo scopo della normativa dell’Unione in materia di tutela dei diritti dei lavoratori trasferiti. Questo consiste, essenzialmente, nell’impedire che questi lavoratori vengano collocati, per il solo fatto del trasferimento, in una posizione meno favorevole rispetto a quella precedente. La tutela. La Corte sottolinea poi che, nel caso esaminato, il ministero, piuttosto che riconoscere l’anzianità in quanto tale e integralmente, ha calcolato per ciascun lavoratore trasferito un’anzianità “fittizia”. Circostanza che ha svolto un ruolo determinante nella fissazione delle condizioni retributive applicabili per il futuro al personale trasferito. Dato che i compiti svolti, prima del trasferimento, nelle scuole pubbliche dal personale Ata degli enti locali erano analoghi, se non identici, a quelli svolti dal personale Ata alle dipendenze del ministero, sarebbe stato possibile qualificare l’anzianità maturata presso il cedente da un dipendente trasferito come equivalente a quella maturata da un dipendente Ata in possesso del medesimo profilo e alle dipendenze, prima del trasferimento, del ministero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *