Il consiglio tributario può evitare le elezioni

Fonte: Il Sole 24 Ore

MILANO – Il termine per istituirli è appena scaduto, ma i consigli tributari chiamati dalla manovra estiva a spingere i comuni nella lotta all’evasione fiscale a fianco dell’amministrazione finanziaria devono ancora muovere i primi passi. Una pattuglia di comuni medi e piccoli, tra cui qualche capoluogo di provincia, ha appena aperto il cantiere, ma le proposte di delibera non sono ancora arrivate in consiglio. A frenare gli amministratori locali c’è soprattutto l’incertezza su modalità di creazione e compiti del “nuovo” organismo (si veda «Il Sole 24 Ore» del 24 agosto), legata al fatto che la norma (articolo 18 della legge 122/2010) si limita a far rinascere i consigli tributari senza offrire una bussola per districarsi in un labirinto normativo che risale al decreto luogotenenziale 77 del 1945, emanato ancor prima che l’Italia fosse liberata dalle truppe tedesche. La normativa d’antan pone più di un problema pratico, a partire dall’elezione a suffragio universale dei consigli tributari: un iter con tanto di campagna elettorale e divisioni partitiche dei seggi che fa storcere il naso a molti. «In realtà – spiega Maurizio Delfino, che al Viminale fa parte dello staff di Michelino Davico, sottosegretario con delega agli enti locali – questa previsione si può considerare superata dalla potestà regolamentare degli enti locali, che permette al comune di organizzarsi in maniera autonoma». Il riferimento, in particolare, è all’articolo 7 del Testo unico degli enti locali, che affida a comuni e province il compito di scrivere i propri regolamenti «per l’organizzazione e il funzionamento » di istituzioni e organismi di partecipazione e per «l’esercizio delle funzioni». Nella sua veste professionale di direttore del gruppo «Delfino & Partners», che svolge attività di consulenza per gli enti locali, lo stesso Delfino ha preparato una proposta di regolamento per i consigli tributari che affida le decisioni sulla nomina dei componenti al consiglio comunale, in base a criteri di competenza tecnica da individuare fra i candidati che rispondono a un bando di selezione. Le scelte autonome su composizione, caratteristiche, criteri di nomina (e compensi) dei consigli tributari, del resto, permettono ai comuni di superare parecchi problemi organizzativi ma aprono al rischio però che la trasparenza e l’efficienza dei nuovi organismi possa cedere il passo a esigenze “politiche” di vario tipo. «Il tema è delicato – conferma Delfino – e per questa ragione la proposta punta la selezione sulla competenza tecnica, data per esempio dalle lauree di area giuridico-economica, e prevede un organismo snello e caratterizzato da regole sui compensi che ricalcano quelle previste per i revisori dei conti». Il nuovo organismo, infatti, rischia anche di trasformarsi in un costo aggiuntivo, in netta controtendenza con le sforbiciate agli organi collegiali previste in tutti gli ultimi interventi, e c’è anche chi ha proposto di introdurre una retribuzione proporzionale alle somme recuperate dall’evasione: «Dubito della legittimità di scelte come questa – aggiunge Delfino – ed è bene che sul tema i consigli comunali diano riferimenti precisi e univoci». A preoccupare è anche la delicatezza delle funzioni da affidare ai consigli tributari, che dovrebbero spaziare dall’analisi dei dati su dichiarazioni dei redditi e contributi alla collaborazione con Entrate, Territorio e Inps; un ruolo di primo piano è poi previsto nell’integrazione obbligatoria delle notizie sui contribuenti oggetto di accertamento sintetico, come previsto dall’articolo 18, comma 4 della legge 122/2010. Soprattutto quando il comune non è grande, compiti come questi possono creare più di un imbarazzo e per questa ragione secondo Delfino «è meglio evitare di limitare ai residenti la possibilità di far parte dei consigli, e fissare una griglia ben definita di incompatibilità, che riguardi sia i dipendenti del comune sia chi esercita nel territorio attività di consulenza fiscale a vario titolo. Per evitare di politicizzare i consigli ? conclude Delfino ? è utile non far coincidere il loro mandato con quello di giunta e consiglio comunale».

PREVISIONI E COMPITI
L’intreccio normativo
La manovra estiva (articolo 18 della legge 122/2010) si limita a prevedere l’istituzione dei consigli tributari, senza fissarne la disciplina
Il decreto luogotenenziale 77/1945 regola i consigli tributari prevedendone l’elezione a suffragio universale tra i residenti nel comune
Il Dlgs 446/1997 (articolo 52) e il Dlgs 267/2000 (articolo 7) disciplinano la potestà regolamentare dei comuni
Le funzioni
Il consiglio tributario è chiamato a svolgere i nuovi compiti affidati ai comuni nella compartecipazione alla lotta all’evasione erariale, comprese le segnalazioni obbligatorie per i contribuenti sottoposti ad accertamento sintetico L’attuazione
Il consiglio va istituito con delibera di consiglio comunale Il ministero dell’Economia deve individuare i tributi su cui si calcola il premio del 33% sul riscosso da destinare al contributo comunale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *