Il calcolo della Tari attende l’allineamento dati

Fonte: Italia Oggi

L’obbligo di utilizzare le superfici catastali per il calcolo della Tari relativa alle unità immobiliari a destinazione ordinaria scatterà solo a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che attesterà il completamento del lavoro di allineamento dei dati catastali con quelli toponomastici. Lo ha disposto l’art. 2 del dl 16/2014 (convertito dalla legge 68/2014), modificando la formulazione dell’art, 1, comma 645, della legge 147/2013. Anche la nuova tassa rifiuti, infatti, come già la Tares in vigore lo scorso anno, si applica con modalità differenziate, rispettivamente, per le unità immobiliari a destinazione e per quelle a destinazione speciale. Per queste ultime (che sono quelle incluse nelle categorie catastali D ed E), la superficie imponibile è a regime quella calpestabile. Viceversa, per le unità a destinazione ordinaria (cui corrispondono le categorie catastali A, B e C) sono previsti un regime transitorio e uno permanente. In via transitoria, si utilizzano le superfici calpestabili, ma non appena sarà completato l’allineamento dei dati catastali e toponomastici, si dovranno utilizzare quelle catastali, nella misura forfettaria dell’80%. Il testo iniziale della legge di stabilità 2014 aveva posto alcuni dubbi sulla decorrenza del criterio basato sulla superficie catastale, che ora sono stati risolti dall’art. 2 del dl 16: esso scatterà solo dal 1° gennaio successivo al momento in cui l’Agenzia delle entrate avrà attestato il completamento del predetto lavoro di allineamento. A tal fine, si utilizza il portale Sister gestito dall’Agenzia: attraverso tale piattaforma, vengono forniti i dati relativi a ciascuna unità immobiliare, con quantificazione della superficie catastale determinata ai sensi del dpr 138/1998. I comuni dovranno però porre particolare attenzione ai dati resi disponibili tramite detto Portale: da una parte vengono forniti i dati Tares, dall’altra quelli Tarsu. Con una importante differenza: i primi contengono «tutte» le superfici dell’unità immobiliare, calcolate secondo i dettami del citato dpr 138/1998, i secondi le superfici che partono dal calcolo dello stesso decreto, ma che seguono le istruzioni della determinazione emessa dall’Agenzia del territorio nell’agosto del 2005. La differenza sta nelle superfici scoperte pertinenziali delle abitazioni, escluse dal calcolo delle superficie catastali fornite ai fini Tarsu. Pertanto, le superfi ci dei dati metrici ai fini Tares sono al lordo delle superfici scoperte pertinenziali, mentre le superfi ci dei dati metrici ai fini Tarsu sono al netto delle superfici scoperte pertinenziali. Nella sezione del Portale dedicata ai dati Tares, è stata inserita, inoltre, la procedura con la quale i comuni che evidenziano discordanze rispetto ai dati in proprio possesso, possono inviare all’Agenzia le proprie informazioni, finalizzate appunto al corretto allineamento dei dati tra i due enti.

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