Il bando tipo per i servizi di pulizia tra luci e ombre

di STEFANO USAI

Dallo schema di bando tipo n. 2/2017 “di disciplinare di gara per l’affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, aggiudicati all’offerta economicamente più vantaggiosa secondo il miglior rapporto qualità/prezzo” (in consultazione dall’11 settembre per un mese) emerge una articolazione di competenze, nello snodo verifiche documenti/esclusione, tutto sommato inedito e, per certi versi, anche svincolato dai compiti di controllo e dalle prerogative del RUP.
Ulteriori aspetti di rilievo e definitive indicazioni vengono ribadite in tema di soccorso istruttorio integrativo, oneri aziendali interni e clausola sociale (si direbbe, praticamente, immanente all’appalto di pulizie).

L’articolazione delle competenze

Una particolare previsione si legge nella sezione relativa allo svolgimento delle operazioni di gara ed in tema di apertura della busta contenente la documentazione amministrativa (già nel bando tipo n. 1/2017).
Come anche emerge dalle linee guida n. 3/2016, le operazioni possono essere svolte – sembrerebbe – alternativamente tra il RUP, il seggio di gara e l’eventuale ufficio/servizio appositamente deputato in base all’organizzazione dell’ente.
La circostanza di considerare alternativamente i soggetti competenti induce a pensare che alcune operazioni possano anche svolgersi senza alcun presidio del responsabile unico del procedimento, che invece dovrebbe essere (anzi è) il soggetto che in fin dei conti “sintetizza” (con previa verifica) gli accadimenti per poi giungere alla predisposizione (fase eventuale) della proposta di aggiudicazione.

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