I rimborsi delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali

di AMEDEO SCARSELLA

Il Testo Unico degli Enti Locali (TUEL) disciplina il rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori all’art. 84, distinguendo due ipotesi: la prima riguarda il caso di un qualunque amministratore (risieda o meno nel territorio comunale) comandato a recarsi in missione fuori dal Comune ove ha sede il rispettivo ente (comma 1); la seconda, invece, disciplina il rimborso delle spese spettanti agli amministratori che risiedono fuori dal Comune dove svolgono il proprio mandato, limitandolo alle spese effettivamente sostenute (comma 3).
Il comma 3 dell’art. 84 del TUEL regola esplicitamente una fattispecie relativa ad una spesa per il funzionamento degli organi politico-amministrativi che risulta necessaria per il concreto espletamento dei relativi mandati nella condizione, costituzionalmente garantita, di effettiva libertà e uguaglianza di accesso. Il comma 1 dell’art. 84 del TUEL attiene, invece, ad una spesa che la Corte dei Conti ritiene diversa per finalità (costituendo un rimborso delle spese di viaggio per le missioni degli amministratori e dei dipendenti pubblici) e per connotazione (non essendo caratterizzata dalla necessarietà). Con decreto del Ministero dell’interno 4 agosto 2011 (Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2011) sono state fissate le regole per il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dagli amministratori locali in occasione delle missioni istituzionali.

Rimborsi spese di viaggio: la deliberazione della Corte dei conti 38/2016

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, con delibera n. 38/SEZAUT/2016/QMIG, ha chiarito che la diversa natura e funzione che assume il “rimborso delle spese di viaggio” nelle due fattispecie normative soprarichiamate, consente anche una distinta configurabilità dei principi e dei vincoli applicabili a ciascuna di esse.
In particolare, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all’amministratore locale che ha necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all’ente presso cui svolge il mandato (e che si trovi a dover utilizzare il mezzo privato di trasporto per l’oggettiva mancanza di mezzi di trasporto pubblico idonei o l’estrema disagevolezza dei collegamenti), in quanto non costituente spesa di missione, ma onere finalizzato all’effettivo esercizio della funzione istituzionale, non rientra nelle limitazioni finanziarie poste dall’art. 6 del d.l. 78/2010, bensì in quelle eventualmente previste per le spese degli organi elettivi e di amministrazione.

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