I difensori civici sopravvivono

Fonte: Italia Oggi

Nelle regioni a statuto speciale i difensori civici non sono stati abrogati dalla legge finanziaria 2010: tale scelta deve essere effettuata dalla legge regionale e fino ad allora la norma statale è da considerare inapplicabile in queste realtà. Sono questi i principi fissati dalla ordinanza 864 del 6 luglio 2010 del Tar della Sicilia, sede di Catania, sezione 3. Questo principio si deve applicare a tutte le forme di contenimento dei costi della politica disposti da tale legge, e cioè: la riduzione dei consiglieri comunali e provinciali, la soppressione dei circondari provinciali, delle circoscrizioni di decentramento comunale negli enti che hanno meno di 250.000 abitanti, la possibilità di delega da parte dei sindaci a consiglieri nei comuni fino a 3.000 abitanti in luogo della nomina della giunta, l’abrogazione del direttore generale nei comuni fino a 100.000 abitanti, l’abrogazione dei consorzi di funzione. Ovviamente, rimangono comunque in vigore i tagli ai trasferimenti erariali connessi alla riduzione del costo della politica. La sentenza si occupa dei tagli previsti dalla Finanziaria 2010 ed arriva alla conclusione della necessità del recepimento della legge statale nelle regioni a statuto speciale sulla base di una esplicita disposizione contenuta nella norma in esame. Ma si deve ricordare che il dubbio, comunque, sulla automatica estensione delle disposizioni di legge statale in materia di ordinamento degli enti locali nelle regioni a statuto speciale, che in questa materia hanno una assai estesa competenza legislativa esclusiva, è un problema che si pone comunque. Tali considerazioni si devono inoltre considerare estese anche ai tagli che altre disposizioni, ad esempio il dl n. 78/2010, la cosiddetta manovra estiva, stanno disponendo nei confronti dei costi della politica negli enti locali. E che, alla luce della incertezza del confine che separa le competenze legislative statali e quelle delle regioni a statuto speciale in materia di ordinamento degli enti locali, rischia di mettere in discussione la legittimità delle scelte compiute dalla legislazione nazionale in questa materia. L’ordinanza è arrivata a seguito del ricorso presentato dalla difensore civica del comune di Portopalo di Capo Passero (provincia di Siracusa), che era stata revocata dal sindaco a seguito della entrata in vigore della legge finanziaria. Gli avvocati Emanuele Tringali e Massimo Carpino, che ne hanno sostenuto le ragioni dinanzi al Tar siciliano, evidenziano l’importanza della conclusione a cui i giudici amministrativi sono pervenuti sulla inapplicabilità delle disposizioni in Sicilia, come in tutte le altre regioni a statuto speciale, per cui in queste realtà, ove previsto dagli statuti comunali ed ove effettivamente istituito, «il difensore civico è attualmente una figura obbligatoria». E ancora ricordano che «la sentenza mette un punto fermo sulla questione e pone fine ad una querelle interpretativa circa l’applicabilità in Sicilia della legge finanziaria 2010 nella parte che prevede la soppressione dei difensori civici». A seguito dell’accoglimento del ricorso per la inapplicabilità nelle regioni a statuto speciale il Tar non ha potuto invece esaminare le eccezioni di illegittimità costituzionale mosse alla norma a seguito della lesione dalla autonomia organizzativa degli enti e, quindi, del carattere eccessivamente minuto e particolareggiato della scelta. Gli avvocati mettono infine in rilievo che, in ogni caso, la revoca non doveva essere disposta dal sindaco, ma dall’organo che ha eletto il difensore civico, e cioè dal consiglio comunale. E con ciò tendono ad arrivare al risultato di un significativo ridimensionamento delle prerogative dei primi cittadini.

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