I danni da appalto sfumato

Fonte: Il Sole 24 Ore

gara di appalto risponde del danno per “perdita di chance”, quando la possibilità di vincere la gara è provata anche secondo un calcolo di probabilità, o per presunzioni. Così ha deciso la Cassazione (sezione III civile, 7 ottobre 2010, n. 20808). Il caso riguardava una cooperativa che aveva affidato a una ditta di spedizioni la documentazione per partecipare ad una gara di appalto per la fornitura di servizi sanitari. L’incaricato della ditta di spedizioni aveva falsificato la firma di un addetto al ritiro della corrispondenza e aveva così fatto figurare come avvenuto il ritiro del plico da parte della stazione appaltante. I termini erano scaduti e la società cooperativa, esclusa dalla gara, aveva citato in giudizio la ditta di spedizioni, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni. Il Tribunale e la Corte d’appello avevano condannato la ditta al risarcimento di 50 milioni di lire, in base al presumibile utile che la cooperativa avrebbe potuto conseguire in tre anni, in caso di esito favorevole della gara. La Cassazione ha confermato le precedenti sentenze, stabilendo che la responsabilità della ditta di spedizioni aveva natura contrattuale, ed essa riguardava anche il comportamento tenuto dall’incaricato della consegna, e che è nullo ogni patto che escluda o limiti preventivamente la responsabilità per dolo o colpa grave, in quanto l’ obbligazione riguarda l’ esercizio di un’ attività professionale. La sentenza ha esattamente applicato le regole previste nell’articolo 1228 del codice civile (quando ci si avvale dell’ opera di un terzo, si risponde dei fatti dolosi o colposi di questi, anche per i danni non prevedibili), e nell’articolo 1176, comma 2 dello stesso codice (per le obbligazioni inerenti all’esercizio di un’ attività professionale, «la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata»).

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