Gli importi vanno raggruppati per codici tributo

Fonte: Il Sole 24 Ore

Dopo aver calcolato l’imposta dovuta a titolo di saldo Imu 2013, occorre prestare particolare attenzione anche alla compilazione del modello di pagamento. Gli errori infatti, sebbene siano in molti casi meramente formali e quindi ravvedibili senza il pagamento di sanzioni, possono comunque provocare fastidi e perdite di tempo. I contribuenti che versano il saldo Imu con il modello F24 ordinario, intanto, devono ricordarsi di indicare nei righi della «sezione Imu e altri tributi locali» il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, il numero degli immobili per cui si esegue il versamento, suddivisi per codice tributo, l’anno d’imposta di riferimento e l’importo da versare. Occorre barrare inoltre la casella «saldo» e, se vi sono state variazioni che comportano la presentazione della dichiarazione, anche la casella «immob. variati». Chi versa a dicembre in unica soluzione deve barrare entrambe le caselle «acconto» e «saldo».

Gli importi devono essere raggruppati in funzione del codice tributo utilizzato e del codice Comune. Se ad esempio in uno stesso Comune si possiedono due abitazioni a disposizione, si compila un solo rigo e si indicano due immobili, ma se si possiede un garage e un suolo edificabile, di righi ne servono due, poiché i codici tributo sono differenti.

Il modello è intestato a un solo contribuente, per cui, in caso di comproprietà, occorre compilare tanti modelli di versamento quanti sono i debitori d’imposta, anche nel caso di coniugi in comunione dei beni. Se poi ci sono residui crediti da compensare (ad esempio per Irpef), occorre evidenziarli nel modello F24, che va presentato o trasmesso anche se a saldo zero. I crediti da riportare, ciascuno nella sezione di competenza, devono essere inseriti in corrispondenza della colonna «importi a credito compensati».

Per il versamento è prevista la regola dell’arrotondamento all’euro per difetto, se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, e per eccesso, se la frazione è superiore a 49 centesimi. Questa regola vale per ciascun rigo del modello F24, quindi anche per l’eventuale imposta che deve essere ripartita tra Stato e Comune. Per quanto attiene all’importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, occorre far riferimento alla legge statale, per cui il versamento non è dovuto se l’importo annuo è inferiore a 12 euro. Se non c’è nulla da versare, anche per effetto delle detrazioni relative all’abitazione principale, il modello di pagamento non deve essere presentato.

Chi invece sceglie di compilare il modello F24 semplificato deve riportare le stesse indicazioni del modello ordinario, con l’aggiunta del codice EL nel campo «sezione».

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