Gli atti impositivi in deficit di trasparenza

Fonte: Italia Oggi

Sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie e sulla motivazione degli atti impositivi c’è ancora molta strada da fare. A dieci anni dall’emanazione dello statuto dei diritti del contribuente si continua infatti ad assistere ad una legiferazione tributaria farraginosa, priva dei necessari richiami e coordinamenti normativi e con formulazioni letterali spesso difficilmente comprensibili. Anche sul fronte della chiarezza e della motivazione degli atti impositivi emessi dall’amministrazione finanziaria i miglioramenti apportati dalle disposizioni dello Statuto faticano ad imporsi. Per comprendere meglio la portata di queste affermazioni facciamo qualche semplice esempio. Il secondo comma dell’articolo 2 dello statuto prevede che le norme che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di tale natura, fatte salve quelle strettamente inerenti l’oggetto della legge medesima. Il concetto è chiarissimo. Evitare la dispersione delle norme tributarie in migliaia di rivoli normativi difficilmente coordinabili fra loro a sistema unitario. Eppure molti ricorderanno quello che è successo nel settembre scorso con la famosa reintroduzione, seppure per pochi giorni, delle garanzie fideiussorie previste nell’ipotesi di accertamento con adesione. Tale maldestro ripristino delle garanzie era il frutto di una svista normativa contenuta all’interno di un decreto legislativo, il n. 141/2010, che di tributario aveva veramente ben poco essendo infatti dedicato all’attuazione delle direttive europee in materia di contratti di credito al consumo. Quanto alla chiarezza e completezza delle norme tributarie si faccia invece mente locale sul rispetto del precetto contenuto nel quarto comma dell’articolo 2 dello statuto secondo il quale: «Le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato». Mentre al terzo comma la norma precisa con altrettanta chiarezza che: «i richiami di altre disposizioni contenute nei provvedimenti normativi in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio». Si tratta di casistiche normative che in ambito tributario ricorrono con una elevata frequenza e che allo stesso tempo sono sistematicamente inosservate dal legislatore. Tanto per fare un esempio, prendiamo la disposizione contenuta nell’articolo 19 del dl 78/2010 dedicato all’aggiornamento del catasto. Al settimo comma della disposizione in commento si legge infatti: «L’Agenzia del territorio, entro il 30 settembre 2010, conclude le operazioni previste dal secondo periodo dell’articolo 2, comma 36, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni». Ovvio come l’unico modo per capire di che cosa si tratta sia soltanto quello di ricercare il testo normativo richiamato perché dalla disposizione non traspare né il contenuto sintetico della norma richiamata né la sua portata normativa. Dicevamo in apertura che in tema di motivazione e chiarezza degli atti di accertamento le cose non vano molto meglio. Si pensi, per esempio, alla disposizione contenuta nella parte conclusiva del primo comma dell’articolo 7 dello statuto secondo la quale: «se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama». Questa situazione è frequentissima negli accertamenti di valore ai fini del tributo di registro che utilizzano il c.d. metodo comparativo. Quando l’ufficio vuole rettificare il valore dichiarato dalle parti in un atto di compravendita di azienda, di immobili ecc., può infatti utilizzare a tale fine le valutazioni indicate in altri atti aventi contenuto similare a quello oggetto di rettifica. Ebbene di tali atti comparativi l’ufficio si limita ad indicare nell’accertamento solo le linee essenziali senza allegare l’atto richiamato all’avviso di accertamento. Ovvio che per il contribuente si tratta di una limitazione del diritto di difesa perché dallo scarno richiamo fatto nell’accertamento non può cogliere eventuali peculiarità che caratterizzano l’azienda o l’immobile utilizzato a fini comparativi. Nonostante ciò segnali di apertura da parte del fisco se ne possono sempre trovare. Di recente infatti la circolare n. 14/E del 18 marzo 2010, nel risolvere alcuni dubbi interpretativi sull’applicazione del nuovo regime Iva afferente le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transnazionali ha precisato come, nel rispetto del principio della buona fede contenuto nell’articolo 10, comma 3, dello Statuto del contribuente, non saranno applicate sanzioni nei casi di obiettive situazioni di incertezza della nuova normativa.

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