Gettoni non cumulabili

Fonte: Italia Oggi

Sono cumulabili i gettoni di presenza percepiti da un consigliere comunale che ricopre anche la carica di consigliere provinciale, alla luce delle modifiche apportate all’art. 82 del Tuel dal dl 31/05/10, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30/07/10, n. 122? L’art. 5, comma 11, del dl n. 78/2010 ha stabilito che chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non può ricevere più di un emolumento, comunque denominato, a sua scelta. Ne deriva che il legislatore, estendendo il divieto di cumulo originariamente contemplato solo tra due diverse indennità di funzione, ha precluso a chi ricopre la carica di consigliere comunale e quella di ci consigliere provinciale, la possibilità di percepire i gettoni di presenza previsti per entrambe le cariche ricoperte. Pertanto, l’amministratore interessato dovrà optare per uno dei due emolumenti. INCOMPATIBILITÀ – Sussiste una causa di ineleggibilità ovvero di incompatibilità, in relazione agli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267/2000, nei confronti di un consigliere comunale successivamente eletto alla carica di sindaco presso altro comune? L’art. 60, comma 1, n. 12 del decreto legislativo n. 267/2000 prevede l’ineleggibilità alla carica di sindaco, di presidente della provincia, di consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, per chi riveste le stesse cariche, rispettivamente in altro comune, provincia o circoscrizione. La Corte di cassazione, sezione I, in data 20 maggio 2006, con la sentenza n. 11894, nell’effettuare un esame dell’evoluzione legislativa in tema di ineleggibilità, si è pronunciata a favore dell’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune. L’Avvocatura generale, nel novembre 2009, si è espressa in senso conforme all’indirizzo enunciato dalla Corte di cassazione. Pertanto, alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, ricorre l’ipotesi di ineleggibilità alla carica di sindaco per chi ricopre la carica di consigliere in altro comune di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12 del decreto n. 267/2000, mentre, nei confronti della carica consiliare si viene a concretizzare l’ipotesi dell’incompatibilità prevista dal successivo art. 63, comma 1, n. 7. per colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità. La rimozione dell’incompatibilità va operata con la presentazione di formali e tempestive dimissioni dalla carica di sindaco ricoperta; viceversa l’accertamento della causa ostativa, oltre che in via amministrativa, con la procedura prevista dall’art. 69 del Tuel può essere promosso da qualsiasi cittadino elettore dei comuni interessati o da chiunque vi abbia interesse davanti al tribunale civile, ai sensi dell’art. 70 del Testo unico. COMUNITÀ MONTANE – Qual è la disciplina introdotta dalla legge finanziaria 2010 in materia di finanziamenti statali alle comunità montane? Il comma 187 dell’art. 2 della legge finanziaria 2010, ha previsto che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall’art. 34 del dlgs 30/12/1992 n. 504 e che «nelle more dell’attuazione della legge 5/5/2009 n. 42, il 30% delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 è assegnato ai comuni montani». In coerenza col quadro costituzionale attuale, pertanto, le regioni, in base all’art. 119 della Cost., «devono provvedere al loro finanziamento insieme ai comuni di cui costituiscono la proiezione», considerata l’autonomia finanziaria delle regioni e degli enti locali. Così, infatti, ha ribadito la recente giurisprudenza costituzionale che ha anche sottolineato che le regioni, nell’ambito della loro autonomia legislativa, potranno stabilire forme e modi di ulteriore finanziamento oppure addivenire alla risoluzione finale di sopprimerle (C. cost. n. 237/2009 e C. cost. n. 27/2010). Tuttavia la recente legge n. 42/2010, di conversione del dl 25/1/2010 n. 2, ha modificato, tra gli altri, l’art. 2, comma 187, della legge n. 191/2009 (legge Finanziaria 2010) stabilendo di sostituire le parole «ai comuni montani» con quelle «ai comuni appartenenti alle comunità montane», con riferimento agli enti destinatari delle risorse finanziarie previste dal decreto legislativo n. 504/1992 e dalle altre disposizioni relative alle comunità montane. Pertanto, nel rinnovato quadro normativo, e in assenza di una mirata normazione regionale, i comuni ricompresi nell’area delle comunità montane, che non dovessero essere in grado di approvare il bilancio di previsione nei termini stabiliti, faranno riferimento alle disposizioni di cui al Testo unico per l’ordinamento degli enti locali, e in particolare all’art. 141.

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