Gare, in commissione no ad esterni per sostituire i funzionari in ferie

Fonte: Italia Oggi

Illegittimo comporre la commissione di gara con commissari esterni per sostituire i funzionari impossibilitati a partecipare ai lavori, perché in ferie. Lo chiarisce il Tar Piemonte, Sezione I con la sentenza 10 marzo 2012, n. 336, che ha annullato gli atti di approvazione di una gara d’appalto svolta col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da una commissione composta irregolarmente e in violazione dell’articolo 84 del dlgs 163/2006. Tale ultima disposizione stabilisce al comma 3 che «la commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante». Al successivo comma 8 il medesimo articolo dispone che «i commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione» tra professionisti o professori universitari di ruolo.
Dunque, il codice dei contratti restringe a casi molto precisi la possibilità per le amministrazioni appaltanti di avvalersi di professionisti esterni, per comporre le commissioni di gara. Lo scopo è garantire il più possibile l’imparzialità dell’azione amministrativa e, ovviamente, anche il corretto impiego di risorse pubbliche. È inutile la duplicazione della spesa per professionisti esterni, se l’ente dispone delle professionalità necessarie a svolgere le funzioni di commissario di gara.
Nel caso di specie, l’ente appaltante doveva svolgere le operazioni di gara nel corso di una settimana del mese di luglio, proprio quando i funzionari qualificati professionalmente per svolgere il ruolo di commissari erano in ferie. La soluzione escogitata, dunque, è consistita nell’incaricare professionisti esterni. Ma, osserva il Tar, in questo modo si è giustificato l’incarico a esterni per fare fronte non alla carenza assoluta di professionalità, bensì per rimediare ad un’esigenza contingente dipendente da scelte organizzative dell’ente, che avrebbe potuto collocare le operazioni di gara in un altro periodo dell’anno o disporre diversamente le ferie.
Non solo si è palesemente violata la norma del codice dei contratti, ma, aggiunge la sentenza, se si ammettesse la possibilità di incaricare esterni per «sostituzione ferie» si consentirebbe di avvalersi di professionisti ad arbitrio dell’ente.
Sono evidenti anche aspetti non considerati dalla sentenza del Tar, inerenti la responsabilità erariale. Infatti, l’ente ha utilizzato incarichi esterni in totale assenza dei presupposti non solo previsti dal codice dei contratti, ma anche dall’articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001, dando vita ad una spesa non giustificabile ed illegittima. Per altro, se fosse possibile sostituire i dipendenti assenti per ferie con incarichi esterni, gli enti sarebbero legittimati a creare una sorta di apparato amministrativo parallelo.

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