Faq sulle elezioni amministrative del 5 giugno 2016

Sul sito del Ministero dell’interno sono state appena pubblicate le domande più frequenti sulla tornata elettorale per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali che avrà luogo il prossimo 5 giugno.
Eccole qui di seguito:

Dove e come si rinnova la tessera elettorale?

Risposta:
La tessera elettorale si rinnova presso gli uffici elettorali del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovarla si rechino per tempo presso tale ufficio, che resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.


Per chi lavora in Italia in un comune diverso da quello di residenza è possibile votare in quel comune per le elezioni amministrative con la scheda del proprio comune di residenza?

Risposta:
No, non è possibile.


È possibile votare in una sezione elettorale del proprio comune di residenza diversa da quella nella quale si è iscritti come elettori?

Risposta:
No, non è possibile poiché il diritto di voto deve essere esercitato nella sezione elettorale del comune di residenza nella quale si è iscritti come elettori. Occorre tuttavia osservare che, in considerazione delle funzioni che sono chiamati a svolgere è previsto che i componenti del seggio, i rappresentanti delle liste dei candidati, e gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, votino, previa esibizione del certificato di iscrizione nelle liste elettorali del comune, nella sezione presso la quale esercitano il loro ufficio, anche se siano iscritti come elettori in altra sezione di quello stesso comune. (art. 40 del d.P.R. 16 maggio 1960, n.570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”). La possibilità di votare in una sezione diversa da quella di appartenenza è prevista inoltre per gli elettori non deambulanti; essi, infatti, se la sezione elettorale nella quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione del comune priva di barriere architettoniche.


Qual è la procedura di voto per gli Italiani residenti all’estero?

Risposta:
Gli italiani residenti all’estero possono votare alle elezioni amministrative venendo in Italia a votare presso il comune di iscrizione nelle liste elettorali. A tal fine i comuni inviano ai nostri connazionali all’estero le cartoline-avviso con l’indicazione della data della votazione. Per le elezioni amministrative non è, infatti, previsto il voto per corrispondenza all’estero.


Dove posso fare la domanda per essere chiamato come scrutatore?

Risposta:
Per essere designato quale scrutatore occorre essere iscritti nell’apposito Albo degli scrutatori che si tiene in ogni comune. Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco, con manifesto da affiggere nell’Albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’Albo degli scrutatori a farne apposita domanda entro il mese di novembre.


I cittadini dei Paesi dell’Unione europea residenti in Italia possono votare qui alle elezioni comunali e circoscrizionali?

Risposta:
Sì. Con il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197, è stata recepita nel nostro ordinamento la direttiva comunitaria n. 94/80/CE che prevede, sotto questo profilo, l’equiparazione ai cittadini italiani dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia, purché presentino apposita domanda entro il quarantesimo giorno dalla votazione.


I cittadini dei Paesi dell’Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura alle elezioni comunali e circoscrizionali in Italia? In caso affermativo, quali documenti devono produrre?

Risposta:
I cittadini dei Paesi che fanno parte dell’Unione europea residenti in Italia possono presentare la propria candidatura a consigliere comunale e circoscrizionale. Per la presentazione della candidatura occorre produrre, all’atto del deposito della lista dei candidati e in aggiunta alla documentazione richiesta per i cittadini italiani, i seguenti altri documenti:

  1. una dichiarazione contenente l’indicazione della cittadinanza, dell’attuale residenza e dell’indirizzo nello Stato di origine;
  2. un attestato, in data non anteriore a tre mesi, rilasciato dall’Autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che non è decaduto dal diritto di eleggibilità.

Non è invece ammissibile, per i cittadini dell’Unione europea, la candidatura a sindaco.


Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?

Risposta:
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero per le elezioni del comune nelle cui liste elettorali è iscritto se la struttura sanitaria è ubicata nel territorio del comune. A tal fine deve presentare al Sindaco un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. La dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto Comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione.


Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?

Risposta:
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i ciechi, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità. Possono quindi essere ammessi all’espressione del voto con l’assistenza di un altro elettore coloro che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione dell’apposito codice (AVD). Possono essere ammessi a votare con un accompagnatore anche gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente, il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico – redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi dell’Azienda sanitaria locale – nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore.
L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Gli handicap di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la relativa condizione patologica comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.
Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.


Sono previste misure per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?

Risposta:
Sì. Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente:

  • una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale;
  • una copia autentica della patente di guida speciale.

Il voto è espresso nella cabina o al tavolo appositamente allestiti per gli elettori non deambulanti.


Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto ad elettori affetti da gravi infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?

Risposta:
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, deve pervenire entro il 16 maggio 2016 al comune di iscrizione elettorale.


Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?

Risposta:
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie:

  1. carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, rilasciato dalla pubblica amministrazione;
  2. tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purchè munita di fotografia e convalidata da un Comando militare;
  3. tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purchè munita di fotografia.

È prevista la presenza di cittadini autorizzati a vigilare sulle operazioni di voto e spoglio analogamente a quanto previsto per i rappresentanti di lista nelle elezioni politiche?

Risposta:
Sì. I delegati delle liste dei candidati, indicati nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista, possono designare, presso ogni seggio elettorale, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, per assistere a tutte le operazioni di voto e di scrutinio. I rappresentanti di lista designati devono essere elettori del comune. Tale requisito può essere accertato dalla tessera elettorale in possesso dei designati.


I dipendenti di Poste Italiane possono esercitare le funzioni di presidente di seggio elettorale, di scrutatore e di segretario?

Risposta:
No. L’art. 23 del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570 “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali” stabilisce espressamente (come peraltro l’art. 38 del d. P. R. 30 marzo 1957, n.361, per le elezioni politiche) che i dipendenti delle Poste non possono esercitare tali funzioni. L’esclusione dallo svolgimento di funzioni presso i seggi elettorali per tale categoria di lavoratori è collegata ai compiti loro attribuiti per l’espletamento di attività essenziali all’esecuzione delle complesse procedure elettorali.
La modifica dello stato giuridico del personale espletante il servizio postale non ha infatti modificato la natura delle attività ad esso connesse, rimaste di assoluto interesse pubblico.


I detenuti hanno diritto di voto?

Risposta:
Il diritto di prendere parte alla votazione è riconosciuto ai detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale (a seguito dell’interdizione dai pubblici uffici); tale diritto può essere esercitato per le elezioni comunali se il luogo di detenzione o custodia preventiva è ubicato nel territorio del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti. Gli interessati devono far pervenire al sindaco del comune, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l’elettore è assegnato, deve recare in calce l’attestazione del direttore dell’istituto comprovante la detenzione dell’elettore ed è inoltrata al comune per il tramite del direttore stesso.


Quali sono le date per la presentazione delle liste e candidature alle prossime elezioni amministrative di domenica 5 giugno 2016?

Risposta:
Ai sensi degli artt. 28, decimo comma, e 32, decimo comma, del d. P. R. 16 maggio 1960, n. 570, recante “Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali”, la presentazione delle candidature per le elezioni amministrative deve essere fatta alla segreteria del comune dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data della votazione, e, quindi, dalle ore 8 alle 20 di venerdì 6 maggio 2016 e dalle 8 alle 12 di sabato 7 maggio 2016.


Un candidato alle elezioni comunali può essere designato rappresentante di lista per le elezioni comunali del Comune in cui è candidato?

Risposta:
Sì. Non sussiste incompatibilità tra la qualità di candidato e la funzione di rappresentante di lista. E’ invece indispensabile che il soggetto designato quale rappresentante di lista per le elezioni comunali sia iscritto nelle liste elettorali di quello stesso Comune.


Quali sono le modalità di espressione del voto?

Risposta:
La preferenza si esprime scrivendo negli appositi spazi il cognome (oppure il nome e cognome in caso di omonimia) dei candidati consiglieri comunali della lista votata.
Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni.
Nei comuni fino a 15.000 abitanti si può tracciare un segno solo sul candidato sindaco, solo sulla lista collegata al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che sulla lista collegata al medesimo candidato sindaco: in ogni caso il voto viene attribuito sia alla lista di candidati consiglieri che al candidato sindaco. E’ eletto Sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:

  • tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;
  • tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;
  • esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.

È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 19 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati.


Quanti voti di preferenza si possono esprimere?

Risposta:

  • Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza.
  • Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.

È consentito svolgere la propaganda mobile con il veicolo di un privato?

Risposta:
La forma di propaganda mobile è sempre consentita, anche se svolta con il veicolo di un privato.

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