Estesa ai comuni con meno di 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro

Con la legge di stabilità 2016, in particolare, con il comma 501, è stata estesa anche ai comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti la possibilità di procedere ad acquisti autonomi per importi inferiori a 40.000 euro.

A seguito dell’entrata in vigore di questa disposizione, il presidente dell’ANAC Cantone in una nota dello scorso 8 gennaio ha dovuto rettificare parzialmente quanto previsto in un precedente comunicato del 10 novembre scorso.

La disposizione in questione ha, infatti, previsto che “all’articolo 23-ter, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, con legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni: …b) le parole “con popolazione superiore a 10.000 abitanti” sono soppresse”

Quindi il punto 2 del 4° capoverso del comunicato del 10 novembre scorso si intende soppresso e l’Autorità provvederà a rilasciare il CIG a tutti i comuni che procedono all’acquisto di lavori servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2016.

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