Emergenza sisma: vincoli alla spesa per lavoro flessibile

Attraverso la delibera 24 gennaio 2018, n. 3 la Corte dei conti, Sez. controllo per la Puglia, ha risposto negativamente alla richiesta del Sindaco di un Comune interessato dagli eventi sismici del 2001 che chiedeva se nell’ambito della spesa per lavoro flessibile dovevano e devono essere inserite anche le spese per il personale assunto per far fronte alla predetta emergenza terremoto: secondo i giudici, infatti, trattandosi di normativa che impone specifici vincoli in materia di spesa del personale per lavoro di tipo flessibile, eventuali deroghe possono essere previste esclusivamente mediante un’apposita disciplina, tant’è che quando il legislatore ha ritenuto di escludere dall’alveo della spesa del personale i costi sostenuti per il personale assunto per far fronte ad emergenze conseguenti ad eventi sismici lo ha espressamente dichiarato (come avvenuto con l’art. 11, comma 4 ter, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 per i Comuni colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 ai quali non si applicano, a decorrere dall’anno 2013 e per tutto il predetto periodo dello stato di emergenza, le limitazioni imposte al lavoro flessibile). Ad avviso della Sezione, inoltre, anche la base di calcolo cristallizzata all’esercizio 2009 afferente la spesa per il personale per lavoro flessibile deve includere i costi per il personale assunto per far fronte all’emergenza causata dal sisma del 2002.

>> CONSULTA LA DELIBERAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI (SEZ. PUGLIA) 24 GENNAIO 2018, n. 3.

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