È possibile per un Ente locale procedere all’acquisto di un’autovettura in sostituzione di altra vetusta?

Risulta possibile per un Ente locale procedere all’acquisto di un’autovettura in sostituzione di altra vetusta? A questo quesito risponde il Servizio consulenza agli Enti locali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia mediante un interessante parere datato 28 giugno 2017 (prot. 6346). Nello specifico il Comune chiede se può sostituire una vetusta auto utilizzata da un gruppo di volontari per effettuare un servizio di trasporto di anziani e di persone limitate nella mobilità presso i vicini ospedali e case di cura, avuto riguardo alle vigenti norme di contenimento della spesa pubblica. Il Comune specifica che il servizio di trasporto di cui si tratta non rientra tra quelli demandabili all’ambito distrettuale di appartenenza.
La massima relativa al parere recita nel seguente modo: “L’art. 1, c. 143, l. n. 228/2012, ha stabilito il divieto di acquisto di autovetture, da ultimo fino alla data del 31 dicembre 2016; detto divieto non è stato prorogato dal d.l. n. 244/2016 (Decreto Milleproroghe 2016). Rimangono ferme, peraltro, le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti richiamate dal suddetto comma 143: e dunque, i tetti di spesa per l’acquisto delle autovetture previsti dal d.l. n. 78/2010 e dal d.l. n. 95/2012. In proposito, la Corte dei conti, sulla scia della Corte Costituzionale, si è espressa nel senso che gli enti locali possono considerare le norme finalizzate alla riduzione delle spese per consumi intermedi in un’ottica complessiva, con possibilità di compensazione tra le singole voci, nel rispetto di un tetto massimo di spesa stanziabile a bilancio”.

>> CONSULTA IL TESTO INTEGRALE DEL PARERE.

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