Dup: non necessita di un’approvazione del consiglio

Il Dup non deve essere approvato dal consiglio comunale come atto proprio. Sono sufficienti deliberazioni che esprimano la posizione di maggioranza ed opposizione, approvando mozioni specifiche.
Con l’approssimarsi della scadenza del 31 ottobre, quando il Documento unico di programmazione dovrà essere adottato dagli enti locali imperversa il dibattito relativo al ruolo al quale deve assolvere il consiglio.
Il problema sorge dalla circostanza che la normativa sul Dup nasce apparentemente incompleta. Infatti, l’articolo 170, comma 1, del d.lgs. 267/2000 stabilisce che “la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”, senza aggiungere altro. Dunque, molti si chiedono in cosa consistano le “deliberazioni” che dovrebbero adottare i consigli, senza che gli organismi tecnici, come ad esempio la commissione Arconet, siano fin qui riusciti a fornire orientamenti sul tema.
Tuttavia, la soluzione a questioni di questa natura non deve necessariamente essere ricavata dalla singola norma di dettaglio. Se, cioè, lo specifico articolo e comma che disciplina il Dup resta vago in merito alle competenze ed al ruolo che uno specifico organo dell’ente locale deve esercitare, la risposta allora deve essere reperita nelle norme generali che disciplinano le competenze degli organi.
Nel caso di specie, non si può che fare riferimento all’articolo 42 del d.lgs. 267/2000, in quanto essa è la disposizione contenente l’elenco delle competenze dei consigli comunali. Tra tali competenze non rientra quella relativa al Dup.
È noto che l’elenco delle competenze descritte dall’articolo 42 è “relativamente” tassativo: il consiglio comunale può, cioè, occuparsi solo delle materie ivi specificate o approvare altri atti espressamente attribuiti alla sua competenza da altre norme di dettaglio. Questo, per una ragione semplicissima: l’articolo 48 attribuisce alla giunta la competenza “residuale”, su tutte le materie di natura politico amministrativa e non gestionale, non di pertinenza del sindaco o del consiglio.
Allora, la conclusione non può che essere una: le “deliberazioni” del consiglio riguardanti il Dup non riguardano la sua approvazione. Essa è pertinenza esclusiva della giunta, che è chiamata, poi, a sottoporre il documento, approvato ed a quel punto efficace, al consiglio, non perché esso a sua volta l’approvi o modifichi, ma perché si limiti ad esprimersi con deliberazioni, con valutazioni di merito: ad esempio, una relazione della maggioranza ed una della minoranza, riguardanti i contenuti. Qualcosa di molto simile a quanto i consigli sono chiamati a deliberare in sede di presentazione del programma politico amministrativo del sindaco, del quale, oltre tutto, il Dup appare essere uno sviluppo ed approfondimento tecnico.
Poiché ai sensi dell’articolo 170, comma 5, del d.lgs. 267/2000 il Dup è un presupposto del bilancio di previsione e non un suo allegato, come era la relazione previsionale e programmatica, è coerente col sistema che il consiglio non approvi il Dup, ma si limiti a discuterne e valutarlo, allo scopo di tenerne presente i contenuti al momento dell’esercizio della propria reale competenza, quella dell’approvazione del bilancio di previsione. È in quella sede che il consiglio potrà misurare la coerenza del bilancio con la programmazione che ne è presupposto e potrà e dovrà pronunciarsi sul documento contabile, anche facendo riferimento al Dup.
Pertanto si deve concludere che la presentazione del documento unico di programmazione al consiglio non deve percorrere né le fasi, né i tempi propri della sottoposizione della proposta di delibera di approvazione del bilancio di previsione e delle sue variazioni.

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