Dismissioni zeppe di incognite

Fonte: Italia Oggi

Tra le misure rivolte alla riduzione del debito, la legge di stabilità per il 2012 prevede un’imponente operazione di dismissione dei beni immobili e dei terreni agricoli dello stato e degli enti pubblici non territoriali. La procedura prevista per la dismissione dei beni immobili consiste nel conferire o nel trasferire i suddetti beni ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare o ad una o più società, anche di nuova costituzione. Per quanto riguarda i beni interessati all’operazione, la legge prevede due eccezioni: immobili dello stato adibiti ad uso residenziale; immobili da trasferire agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo n. 85 del 2010, noto come decreto sul c.d. federalismo demaniale. Ancora una volta l’attuazione della norma è affidata a decreti del presidente del consiglio dei ministri e del ministro competente da emanare a determinate scadenze. Così il primo decreto, rivolto a individuare i beni immobili di proprietà dello stato e una quota non inferiore al venti per cento delle carceri inutilizzate e delle caserme dismissibili, dovrà essere emanato entro il 30 aprile 2012. Segue poi tutta una serie di decreti attuativi del ministro dell’economia rivolti a stabilire le modalità e i criteri di conferimento dei beni e le procedure di individuazione e di eventuale costituzione delle società di gestione del risparmio o di altre. Importante segnalare che, nella cessione delle quote dei fondi o delle azioni delle predette società, occorrerà seguire in via prioritaria il collocamento mediante offerta pubblica di vendita e che il Mef può accettare come corrispettivo delle cessioni anche titoli di stato. Questi ultimi dunque diventano moneta di scambio e concorrono, attraverso il ritiro, a ridurre il debito. I proventi netti di questa imponente operazione sono destinati al Fondo per l’ammortamento dei titoli di stato o attribuiti all’Agenzia del demanio per l’acquisto diretto sul mercato di titoli di stato da detenere fino alla scadenza. Fin qui, in sintesi, la procedura prevista che richiama in parte quella che ha finora interessato la strana vicenda del trasferimento dei beni alle regioni e agli enti locali ai sensi del citato decreto legislativo 85/2010 e che speriamo abbia maggiore fortuna. Questo decreto, il primo rivolto all’attuazione del federalismo fiscale segna il passo. Tutti i numerosi termini di scadenza (oltre una dozzina) previsti per l’emanazione dei provvedimenti di attuazione non sono stati rispettati. In particolare:1) entro il 25 agosto 2010 andavano emanati i dpcm relativi alla determinazione degli importi da escludere ai fini del patto di stabilità interno e alla definizione delle modalità di destinazione delle risorse derivanti dall’alienazione dei beni trasferiti; 2) entro l’8 novembre 2010 andava emanato il provvedimento del direttore dell’Agenzia del demanio di definizione dell’elenco dei beni esclusi dal trasferimento; 3) entro il 23 dicembre 2010, termine fondamentale per la concreta attivazione della procedura di trasferimento, andavano emanati i dpcm di:- trasferimento alle regioni dei beni del demanio marittimo, del demanio idrico, delle opere idrauliche e di bonifica- trasferimento alle province dei beni del demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi, e delle miniere- approvazione degli elenchi relativi all’individuazione dei beni da trasferire alle regioni e agli enti locali corredati da adeguati elementi informativi sullo stato giuridico, la consistenza, il valore, le entrate corrispondenti e sui costi di gestione dei beni medesimi. Sulla base di questi ultimi elenchi, le regioni e gli enti locali avrebbero potuto presentare istanza documentata di attribuzione entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione dei decreti nella G.U.; termine questa volta definito perentorio dalla norma. Tutto questo non è avvenuto e il decreto è rimasto di fatto sospeso. È stato ritenuto che l’operazione di attribuzione dei beni agli enti territoriali prevista dal decreto legislativo 85/2010 riguardi la dismissione di circa 19 mila immobili per un valore complessivo di oltre 1.800 milioni di euro. Si tratta tuttavia di stime in quanto l’Agenzia del demanio ha pubblicato nel proprio sito l’elenco dei beni trasferibili ubicati nei comuni, aggiornato periodicamente, con indicazioni incomplete rispetto a quelle necessarie per poter tempestivamente valutare l’opportunità o meno di presentare la domanda di attribuzione. La tipologia dei beni patrimoniali presenti nel sito è molto ampia, ma non sempre significativa in termini di qualità e valore in quanto, accanto ad aree e immobili suscettibili di valorizzazione, comprende anche arenili, ex campi di tiro a segno, cimiteri, argini e alvei di fiumi e torrenti, terreni alluvionali, relitti stradali, ex-polveriere e persino locali adibiti a cabine elettriche. Per ciascuno dei beni suddetti gli elementi conoscitivi presenti nel sito riguardano la localizzazione geografica, la descrizione, il valore inventariale e i dati catastali. Nel lungo periodo finora trascorso, la Conferenza unificata aveva espresso avviso contrario fin dal mese di novembre 2010 sul primo provvedimento del direttore dell’Agenzia del demanio di definizione dell’elenco dei beni esclusi dal trasferimento perchè considerato incompleto e non adeguatamente motivato, al punto che è stato successivamente ritirato. Le amministrazioni dello stato avevano dato motivazioni generiche sulla destinazione dei beni a fini istituzionali e molte di esse non avevano provveduto ad effettuare la comunicazione all’Agenzia del demanio entro il termine del 24 settembre 2010 previsto dal decreto. L’elenco è stato riproposto nel mese di aprile 2011, ma è stato nuovamente contestato dagli enti locali per la presenza di diverse incongruenze. Analoga sorte ha ricevuto lo schema di dpcm concernente l’elenco dei beni trasferibili agli enti territoriali, ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 85/2010. Al riguardo la Conferenza unificata, nella seduta del 5 maggio 2011, non ha espresso l’intesa e ha chiesto all’Agenzia del demanio tutte le informazioni necessarie sugli immobili previste dal decreto legislativo e precisazioni sull’individuazione degli enti destinatari dei beni.

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