Diritto di accesso in favore dei consiglieri comunali: limiti

Riveste ampio interesse per gli Enti locali la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, datata 9 novembre 2017, n. 5176in materia di diritto di accesso in favore dei consiglieri comunali. Nello specifico ci si sofferma sul perimetro dell’accesso previsto dall’art. 43 del Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000) tale diritto collocato in capo ai consiglieri comunali non può estendersi anche alle società partecipate dal Comune in forma minoritaria, tanto più quando tali società non svolgano attività di gestione di servizi pubblici; del resto la norma in questione espressamente prevede il diritto di accesso in relazione alle attività delle aziende comunali, situazione che non è predicabile nel caso di società di cui l’Ente pubblico possiede una partecipazione minoritaria. In definitiva l’accesso richiesto non può trovare giustificazione in relazione alla pretesa cura dell’interesse pubblico connesso al mandato conferito e cioè ai fini del controllo del comportamento complessivo dell’ente (in funzione dell’interesse pubblico da perseguire).

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 9 NOVEMBRE 2017, n. 5176.

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