Dipendente di categoria D nel ruolo di segretario comunale?

È stata impugnata davanti alla Consulta la legge regionale del Friuli Venezia Giulia che avrebbe consentito ai dipendenti di categoria D dei Comuni fino a 3mila abitanti di svolgere le funzioni di segretario comunale fino al 30 giugno 2019. Lo ha deciso il Consiglio dei ministri di ieri che ha esaminato la legge regionale n. 44 del 28 dicembre 2017, collegata alla Manovra di bilancio 2018-2020.

Il Cdm decide di impugnare

Il Cdm ha pertanto deliberato di impugnare la legge della Regione Friuli Venezia Giulia n. 44 del 28/12/2017, “Legge collegata alla manovra di bilancio 2018-2020”, in quanto l’art. 10, comma 15 stabilendo che fino al 30 giugno 2019 nei Comuni fino a 3000 abitanti, le funzioni di Segretario comunale e provinciale possono essere assicurate da un dipendente di categoria D in possesso del titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di tale figura infungibile, figura che deve rispondere a ben determinati requisiti stabiliti dalla legislazione nazionale, viola la potestà legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e, pertanto, confligge con l’art. 117, lettera l) della Costituzione;”.
La decisione è stata accolta con soddisfazione dalla Segreteria nazionale dell’Unione Nazionale Segretari Comunali e provinciali (UNSCP), che, come si ricorderà, aveva da subito espresso forte contrarietà alla norma contenuta nella Legge di bilancio della Regione Friuli Venezia Giulia, scrivendo in data 21 dicembre 2017 una nota alla Regione interessata, all’ANCI Friuli Venezia Giulia ed al Ministero dell’Interno.

La soddisfazione dell’UNSCP

La segreteria nazionale dell’Unione esprime viva soddisfazione per la netta e chiara presa di posizione a tutela dell’ordinamento assunta oggi dal Consiglio dei Ministri che va nella direzione sollecitata ed ampiamente auspicata dall’Unione. Come scritto nella nota del 21 dicembre, l’UNSCP ribadisce che “la figura del Segretario ha funzioni di massima responsabilità e di grande delicatezza, e la previsione delle specifiche modalità di accesso a questa funzione, con un corso concorso severissimo e di lunga durata e la successiva iscrizione all’Albo nazionale, né è un imprescindibile corollario posto dall’ordinamento a garanzia del possesso delle competenze necessarie a svolgere le funzioni. Fare a meno di tale sistema rende completamente assente qualsiasi verifica di professionalità, e questa assenza è chiaramente contraria ai principi generali in materia di accesso al pubblico impiego”.

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