Dialogo competitivo in 5 fasi

Fonte: Il Sole 24 Ore

Il regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici approvato dal governo rende operativa la disciplina generale degli accordi quadro e del dialogo competitivo. Le regole sono fissate dall’articolo 59 del Dlgs 163/ 2006: esso consente di individuare uno o più operatori economici, che saranno gli unici soggetti coinvolti nell’affidamento degli appalti oggetto dell’accordo per un massimo di quattro anni. Nell’ambito dei lavori questo percorso può essere utilizzato solo per la manutenzione. L’articolo 105 del regolamento definisce alcune specifiche funzionali di queste attività, in base alle quali l’esecuzione degli interventi può prescindere dalla redazione e approvazione del progetto esecutivo, con la sola eccezione del rinnovo o sostituzione di parti strutturali delle opere. In ogni caso va predisposto il piano di sicurezza, e devono essere individuati i costi della sicurezza non ribassabili. Nel regolamento la disciplina integrativa degli accordi quadro è all’articolo 287, comma 1; la norma stabilisce che, in caso di applicazione del criterio della rotazione per la determinazione dell’ordine di priorità nella scelta dell’operatore cui affidare il singolo appalto, la stazione appaltante tiene conto delle risultanze della gara sulla base dei criteri di valutazione delle offerte e dei contenuti delle singole offerte in relazione alle proprie esigenze. Eliminata la disposizione relativa ai contratti aperti (articolo 154 del Dpr 554/99), che non hanno quindi più una base giuridica per poter essere utilizzati. Il regolamento definisce invece per il dialogo competitivo una disciplina più ampia, che incide sul percorso operativo dettato dall’articolo 58 del codice, limitato agli appalti complessi e, per i lavori pubblici, assoggettato al vaglio del consiglio superiore. Lo sviluppo del dialogo competitivo (che si può aggiudicare solo con l’offerta economicamente più vantaggiosa) prevede che le stazioni appaltanti rendano note le loro necessità o i loro obiettivi (in un documento descrittivo che fa parte degli atti di gara) e che avviino poi con i candidati ammessi un confronto per l’individuazione e la definizione dei mezzi più idonei allo scopo. Nel dialogo sono discussi tutti gli aspetti dell’appalto. L’articolo 113 del regolamento stabilisce che gli operatori che intendono partecipare al dialogo competitivo debbano disporre dei requisiti di qualificazione per la progettazione oppure avvalersi di progettisti con tali requisiti. I concorrenti possono presentare una o più proposte, sostenute da uno studio di fattibilità, con le relative previsioni di costo. Rispetto alle proposte, la stazione appaltante può richiedere la presentazione di soluzioni migliorative: una volta individuate quelle più interessanti, il dialogo viene chiuso e i concorrenti sono invitati a presentare le offerte finali, corredate dal progetto preliminare e dal capitolato prestazionale. L’amministrazione sceglie quindi (sulla base dei criteri di valutazione dichiarati) la proposta migliore, che viene inserita nella programmazione, mentre l’aggiudicatario deve farsi carico di sviluppare progettazione definitiva, esecutiva e realizzazione dell’appalto. Il bando può prevedere il pagamento di premi per le progettualità presentate, che in tal caso diventano di proprietà della stazione appaltante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *