Defiscalizzata la costruzione di nuove infrastrutture autostradali

Fonte: Italia Oggi

La legge 12 novembre 2011, n. 183 («legge di stabilità 2012»), all’articolo 18, ha previsto alcune agevolazioni di natura finanziaria di cui possono beneficiare le «società di progetto» costituite ai sensi dell’art. 156 del dlgs 12 aprile 2006, n. 163 («codice dei contratti pubblici»), che risultino affidatarie della costruzione di nuove infrastrutture autostradali sulla base di operazioni di finanza di progetto.

Il project financing è, come noto, un procedimento diretto all’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione funzionale ed economica di opere di interesse pubblico. La relativa disciplina, dapprima contenuta nella legge n. 109/1994 («Legge quadro in materia di lavori pubblici»), è stata poi trasfusa negli articoli 142 e seguenti del dlgs 12 aprile 2006, n. 163.

Nella concessione di costruzione e gestione l’imprenditore viene incaricato della progettazione ed esecuzione dell’opera, ottenendo, in cambio, il diritto al relativo sfruttamento economico al fine di ricavarne proventi, eventualmente accompagnato da un «prezzo» stabilito in sede di gara avente natura di contributo.

Gli incentivi concessi
La legge di stabilità 2012, «al fine di favorire la realizzazione di nuove infrastrutture autostradali mediante il sistema della finanza di progetto», introduce tre diverse tipologie di incentivi. In particolare, la lett. a) del predetto art. 18, comma 1, stabilisce che le imposte sui redditi e l’Irap «generate» durante il periodo di concessione possono essere compensati totalmente o parzialmente con il contributo a fondo perduto che viene erogato da parte del soggetto pubblico nell’ambito dell’operazione di project financing.
La finalità di tale agevolazione fiscale è evidentemente quella di consentire all’ente pubblico di risolvere le propria difficoltà finanziarie attraverso il pagamento del predetto contributo in maniera dilazionata nel tempo, sottoforma di riduzione dei versamenti di imposte.
Al riguardo, si precisa che la norma in esame non dispone una esenzione dalle imposte, per cui la società di progetto dovrà continuare ad iscrivere nel proprio bilancio le imposte sui redditi e l’Irap, nonché il contributo a fondo perduto erogato dal concedente.
La successiva lett. b) della disposizione in esame prevede che anche i versamenti dell’Iva dovuti durante il periodo di concessione possono essere assolti mediante compensazione con il predetto contributo pubblico, purché nel rispetto della direttiva europea sull’Iva 2006/112/Ce del 28 novembre 2006.
La lett. c) prevede, infine, che l’ammontare del canone dovuto dai concessionari autostradali italiani ad Anas, previsto dall’art. 1, comma 1020, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, nonché la relativa integrazione prevista dall’art. 19, comma 9-bis, del dl 1° luglio 2009, n. 78 e ss.mm., possono essere riconosciuti al concessionario come contributo in conto esercizio. Nel bilancio del concessionario, pertanto, il debito verso Anas per il canone di concessione potrà essere, in tutto o in parte, compensato con il credito iscritto nei confronti dell’ente pubblico per il contributo concesso.
L’ambito soggettivo di applicazione
Dal punto di vista soggettivo, occorre innanzitutto domandarsi se gli incentivi in parola si applichino esclusivamente alle concessioni di nuove autostrade affidate sulla base della procedura di cui all’art. 153 del dlgs n. 163/2006 (project financing) oppure anche a quelle affidate secondo la modalità prevista dagli artt. 143 e 144 del medesimo decreto.
Al riguardo, è nostro parere che il termine «finanza di progetto» cui fa riferimento il legislatore debba essere inteso in una accezione prettamente aziendalistica, per cui si ritiene che le agevolazioni in parola si applichino a tutte le ipotesi di costruzione di infrastrutture autostradali mediante contratto di concessione di lavori pubblici.
In secondo luogo, si pone il dubbio se i destinatari degli incentivi di cui si discute siano soltanto i soggetti affidatari delle concessioni che abbiano provveduto a dar vita a una apposita società di progetto o Special purpose vehicle (Spv) costituita nella forma di società di capitali.
Stante il tenore letterale della norma, la quale fa esplicito riferimento alle società di progetto costituite ai sensi dell’art. 156 del dlgs 163/2006, si è dell’avviso che a poter beneficiare delle disposizione agevolative di cui all’art. 18 della legge di stabilità 2012 siano soltanto le società di progetto e non anche quei soggetti affidatari che si siano avvalsi di forme diverse di organizzazione, quali ad esempio le Ati o i consorzi di imprese.
Limiti quantitativi ed efficacia temporale delle agevolazioni
Il comma 2 dell’art. 18 della legge di stabilità precisa che le tre misure agevolative sopra illustrate possono cumularsi anche tra di loro e che, in ogni caso, la misura massima del contributo pubblico non può eccedere il 50% del costo dell’investimento.
L’efficacia degli incentivi in esame è condizionata all’emanazione del decreto del ministero dell’economia e delle finanze previsto dall’art. 104, comma 4, del Tuir.
L’art. 18 della legge di stabilità stabilisce, inoltre, che le agevolazioni si applicano anche alle procedure di finanza di progetto già avviate, ai sensi della normativa vigente, ma che non risultano ancora definite alla data di entrata in vigore della legge, ovvero al 1° gennaio 2012 .
Al riguardo, si ritiene che il termine «definizione» delle procedure sia riferito alla fase di stipula del contratto di concessione, per cui le predette misure incentivanti dovrebbero essere applicabili a tutte le concessioni i cui contratti saranno firmati a partire dal 1° gennaio 2012.

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