Deficit zero in Costituzione

Fonte: Il Sole 24 Ore

ROMA – Il vincolo del pareggio di bilancio entra in Costituzione, per entrare in vigore dal 2014. È l’obiettivo che persegue il disegno di legge costituzionale approvato ieri dal Consiglio dei ministri, in linea con quanto già deciso dalla Germania e dalla Spagna e da quel che si accinge a ratificare il parlamento francese. Ora la parola è al Parlamento. L’iter di approvazione delle leggi di modifica della Costituzione è, come noto, lungo e complesso, poiché occorrono due successive deliberazione di ciascuna Camera ad intervallo non minore di tre mesi, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Nulla impedisce però che, sull’esempio della Spagna, qualora prevalesse per una volta uno spirito bipartisan, la «golden rule» possa essere approvata in tempi ragionevolmente ravvicinati. È l’auspicio del ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che definisce il pareggio di bilancio non solo «un criterio contabile ma un principio ad altissima intensità politica e civile». Il testo del governo – aggiunge – allineato allo standard europeo, troverà in Parlamento altri importanti testi di riforma. Una discussione costruttiva e rapida in Parlamento è nell’interesse del Paese». Per Francesco Boccia, coordinatore delle commissioni economiche del Pd, quella di Tremonti è invece «solo propaganda». «Il tema – precisa – è serio, il modello per noi è quello tedesco, ma si vuol far credere che in questo modo i problemi del paese sono affrontati?». Veniamo al dispositivo del disegno di legge. In primo luogo si aggiunge un comma all’attuale articolo 53 della Carta, che sancisce il principio della progressività del prelievo e l’obbligo di tutti a concorrere alle spese pubbliche «in ragione della loro capacità contributiva». Ora si sancisce che in conformità ai vincoli europei, la Repubblica italiana «persegue l’equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione». Il compito di garantire gli obiettivi prefissati è affidato a una legge che dovrà essere approvata «a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere». In sostanza, si prevede dunque per il pareggio di bilancio la stessa procedura che attualmente si segue per l’amnistia e l’indulto. Viene poi modificato l’articolo 81, per introdurre il divieto all’indebitamento, «se non nelle fasi avverse del ciclo economico», o per uno stato di necessità «che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio». La condizione di «stato necessità» dovrà essere dichiarata dalle Camere «in ragione di eventi eccezionali», con voto espresso a maggioranza. Viene contestualmente soppresso il comma in cui si stabilisce che la legge di approvazione del bilancio «non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese», mentre restano gli altri due commi (sull’esercizio provvisorio e sull’approvazione annuale da parte del Parlamento della legge di bilancio e del rendiconto consuntivo). Infine si integrano le disposizioni del nuovo titolo V con l’aggiunta che l’autonomia finanziaria di Comuni, Province e Regioni va perserguita «nel rispetto dell’equilibrio dei bilanci». Potranno ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento prevedendo però i relativi piani di ammortamento, nel rispetto del nuovo vincolo.

LA MODIFICA DELLA CARTA

La «Golden rule» del pareggio
Il Ddl costituzionale approvato ieri dal Governo – che dovrà essere approvato dal Parlamento secondo la procedura aggravata – aggiunge un comma all’attuale articolo 53 della Carta: la Repubblica italiana «persegue l’equilibrio dei bilanci e il contenimento del debito delle pubbliche amministrazioni, anche assicurando le verifiche a consuntivo e le eventuali misure di correzione». Il compito di garantire gli obiettivi prefissati è affidato a una legge che dovrà essere approvata «a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna delle Camere». Viene poi modificato l’articolo 81 per introdurre il divieto all’indebitamento «se non nelle fasi avverse del ciclo economico», o per uno stato di necessità «che non può essere sostenuto con le ordinarie decisioni di bilancio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *