Decreto Performance: le norme di immediata applicazione per gli Enti locali

di VINCENZO GIANNOTTI

Il Cdm del 19 maggio 2017 ha approvato in via definitiva le modifiche al d.lgs. 150/2009 (c.d. Legge Brunetta), prevedendo da un lato alcune norme di diretta applicazione per gli Enti locali, rinviando per altre alle decisioni che saranno prese in Conferenza Unificata. Preme qui analizzare le norme di diretta applicazione, rinviando per le altre alle successive conclusioni che saranno adottate in sede di accordo.

Decreto performance: le norme di diretta applicazione

Le norme di diretta applicazione per gli Enti locali si riferiscono ai contenuti del modificato art. 16, comma 2, del d.lgs. 150/2009 che recita quanto segue: “Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l’attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata”. Come per altri decreti legislativi le norme di principio espressamente previste trovano obbligatoria applicazione da parte degli enti locali, qui di seguito sono esaminate i citati principi:

  • In merito all’art.3 vi è l’inserimento del comma 5-bis a mente del quale “La valutazione negativa, come disciplinata nell’ambito del sistema di misurazione e valutazione della performance, rileva ai fini dell’accertamento della responsabilità dirigenziale e ai fini dell’irrogazione del licenziamento disciplinare ai sensi dell’articolo 55-quater, comma 1, lettera f-quinquies), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ove resa a tali fini specifici nel rispetto delle disposizioni del presente decreto.”
  • Le modifiche previste per l’art.5 prevedono che “Gli obiettivi si articolano in: a) obiettivi generali, che identificano, in coerenza con le priorità delle politiche pubbliche nazionali nel quadro del programma di Governo e con gli eventuali indirizzi adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, le priorità strategiche delle pubbliche amministrazioni in relazione alle attività e ai servizi erogati, anche tenendo conto del comparto di contrattazione di appartenenza e in relazione anche al livello e alla qualità dei servizi da garantire ai cittadini (essi sono determinati per gli enti territoriali, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, precisando successivamente che nelle more dell’adozione delle linee guida di determinazione degli obiettivi generali, ogni pubblica amministrazione programma e definisce i propri obiettivi, secondo i tempi stabiliti per l’adozione del Piano di cui all’articolo 10, salvo procedere successivamente al loro aggiornamento); b) obiettivi specifici di ogni pubblica amministrazione, individuati, in coerenza con la direttiva annuale adottata ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nel Piano della performance di cui all’articolo 10 (sono programmati, in coerenza con gli obiettivi generali, su base triennale e definiti, prima dell’inizio del rispettivo esercizio, dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sentiti i vertici dell’amministrazione che a loro volta consultano i dirigenti o i responsabili delle unità organizzative. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi di bilancio indicati nei documenti programmatici di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, e di cui alla normativa economica e finanziaria applicabile alle regioni e agli enti locali e il loro conseguimento costituisce condizione per l’erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa). Inoltre si prevede che “Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell’azione amministrativa”;

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