Decreto emergenze pubblicato in G.U.

Approvata con voto di fiducia venerdì scorso alla Camera, è stata pubblicata nella G.U. n. 147 di ieri la legge di conversione del d.l. 26 aprile 2013, n. 43. Si tratta della legge 24 giugno 2013, n. 71.
Qui di seguito riportiamo il testo coordinato del d.l. 43/2013.

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dalla G.U. n. 147 del 25 giugno 2013
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43 
Testo del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 97 del 26 aprile 2013), coordinato con la legge di conversione 24 giugno 2013, n. 71 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale – alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del CIPE.»

Capo I – NORME PER LE AREE INDUSTRIALI DI PIOMBINO E DI TRIESTE NONCHE’ A TUTELA DELL’AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E DELLE REGIONI CAMPANIA E PUGLIA

Avvertenza: 
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, nonche’ dell’art.10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui riportati. 
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. 
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )). 
A norma dell’art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 
Riconoscimento dell’area industriale di Piombino come area di crisi industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio

1. L’area industriale di Piombino e’ riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134. 
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi necessari al raggiungimento delle finalita’ portuali ed ambientali previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale, (( attuando, come previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento, il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti, )) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Regione Toscana e’ nominato, (( senza diritto ad alcun compenso, indennita’, rimborso spese ed emolumento comunque denominato e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, )) Commissario straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all’articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. 
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento propedeutico o comunque connesso, puo’ avvalersi degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresi’ dell’Autorita’ Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali soggetti attuatori. 
4. Ai fini dell’attuazione del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni. 
(( 5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi infrastrutturali destinati all’area portuale di Piombino, il CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto definitivo relativo al lotto n. 7 – tratto tra l’intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – compreso nella bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante dell’asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con delibera CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L’impegno finanziario per la realizzazione del lotto n. 7 – tratto tra l’intersezione della strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno – e’ a carico della concessionaria Societa’ Autostrada Tirrenica (SAT), in conformita’ ed in coerenza con il piano economico finanziario dell’intera opera dell’asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch’esso da sottoporre al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012. )) 
6. Per assicurare l’attuazione degli interventi (( di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell’economia e delle finanze, )) il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Autorita’ portuale di Piombino, la Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli specifici interventi (( per l’area industriale di Piombino e per le finalita’ infrastrutturali, portuali ed ambientali, )) anche in deroga ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente, da trasferire (( entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )) all’apposita contabilita’ speciale intestata al Commissario straordinario. 
(( 7. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di cui al comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro per l’anno 2013, nonche’ finanziati con le risorse della regione Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per l’anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita’ interno degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara’ individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. L’eventuale innalzamento ulteriore del limite di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessita’ ancora da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e della riqualificazione delle attivita’ industriali e portuali e del recupero ambientale, l’area industriale di Trieste e’ riconosciuta quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla gestione dell’area di crisi industriale complessa si applicano le disposizioni richiamate al comma 7-bis. ))

Art. 2 
Norme per evitare l’interruzione del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita’ negli interventi posti in essere nel corso della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31 dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione del presente articolo, le disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 3887 del 9 luglio 2010 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, limitatamente agli interventi necessari a:
a) completare la realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della discarica di Bellolampo nel comune di Palermo;
b) realizzare ed autorizzare, nelle more della piena funzionalita’ della citata sesta vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti;
c) mettere in sicurezza l’intera discarica, garantendo la corretta gestione del percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati;
d) migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel territorio del comune di Palermo;
e) implementare e completare il sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (( di cui al decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012, )) al fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le eventuali determinazioni assunte dall’autorita’ giudiziaria competente. 
2. Le funzioni del Commissario previsto dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma l sono affidate a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al soggetto nominato viene intestata apposita contabilita’ speciale presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarita’ della contabilita’ speciale n. 5446/Palermo. (( Il Presidente della Regione siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione concernente:
a) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti di cui al comma 1;
b) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
c) le attivita’ svolte, anche per il superamento delle criticita’, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
d) le spese sostenute per l’adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente della Regione siciliana riferisce altresi’ alle competenti Commissioni parlamentari, con periodicita’ almeno semestrale, sullo stato di avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma 1 nonche’, in maniera dettagliata, sull’utilizzo delle risorse a tal fine stanziate. 
2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro all’ordinarieta’ della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere vincolante dei prefetti competenti per territorio. )) 
3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia’ previste per la copertura finanziaria dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.

Art. 3 
Disposizioni per far fronte all’emergenza ambientale nella Regione Campania

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita’ nelle gestioni degli impianti di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo, nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la selezione del soggetto affidatario dell’adeguamento e gestione degli impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4022 del 9 maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi all’ordinanza 4022/2012. 
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse gia’ previste per la copertura finanziaria della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. 3. All’articolo l, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo la parola: «ventiquattro» e’ sostituita dalla seguente: «trentasei»; 
(( 3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette semestralmente al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare nonche’ alle Commissioni parlamentari competenti per materia una relazione concernente:
a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti di cui al comma 1;
b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli interventi sugli impianti;
c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale;
d) le attivita’ svolte, anche per il superamento delle criticita’, in relazione allo stato di attuazione delle opere;
e) le spese sostenute per l’adeguamento degli impianti e un cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a monte e a valle degli impianti, con l’esplicita segnalazione dei valori in esubero, nonche’ con l’indicazione degli effetti registrati sull’aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
3-ter. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013». 
3-quater. In attuazione dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi dell’articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, e’ considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono alla determinazione della TARES. ))

(( Art. 3-bis 
Disposizioni per far fronte all’emergenza ambientale nella regione Puglia

1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 2012, n. 100, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita’ e urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuita’ nell’ultimazione dei lavori necessari all’adeguamento alla vigente normativa dell’Unione europea di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2012, e quelle necessarie all’attuazione del medesimo decreto. 
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. ))

Art. 4 
Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli

(( 1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di emergenza connesse alla vulnerabilita’ sismica della «Galleria Pavoncelli», la gestione commissariale di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3858 del 12 marzo 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua ad operare fino al 31 marzo 2014. 
1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicita’ semestrale e al termine dell’incarico commissariale, un rapporto contenente la relazione sulle attivita’ svolte e la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della «Galleria Pavoncelli», di cui al comma 1. Il Commissario riferisce altresi’ alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonche’, in maniera dettagliata, sull’utilizzo delle risorse a tal fine stanziate. ))
2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l’Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto competente al subentro nelle attivita’ e nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita’ connessa alla vulnerabilita’ sismica della «Galleria Pavoncelli». 3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse previste dall’ordinanza di cui al comma 1.

Capo II – Disposizioni straordinarie per Expo Milano 2015

Art. 5 
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015

1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell’evento Expo 2015 e delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive modificazioni, )) nonche’ degli interventi strettamente funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell’evento Expo 2015 e l’adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE): 
a) il comma 2 dell’art. 14, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e’ sostituito dai seguenti: 
«2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attivita’, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia (( pro tempore, )) e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalita’ di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto e’ nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell’ambito dei soggetti della governance della Societa’ (( Expo 2015 S.p.A. )), ivi incluso l’Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, gia’ conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresi’ attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell’Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della (( Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, )) che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 
(( 2.1. Nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento della normativa dell’Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall’Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario Unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell’Evento. 
2.2. Ove necessario, il Commissario puo’ provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, cosi’ come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresi’ pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell’incarico commissariale, invia al Parlamento e ai ministri dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attivita’ svolte, anche per il superamento delle criticita’ emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonche’ la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano 2015. )) 
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalita’ nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni (( in relazione a determinate opere e attivita’ nonche’ per le funzioni )) di garanzia e controllo dell’andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all’Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo (( delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati puo’ essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. )) I soggetti delegati si avvalgono per la loro attivita’ delle strutture della societa’ ovvero del contingente di personale gia’ esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarita’ della esistente relativa contabilita’ speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilita’ della predetta contabilita’. 
2-ter. Il commissario (( esercita tutte le attivita’ necessarie, )) coordinandosi con la societa’ Expo 2015 p.a., affinche’ gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all’allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell’Evento.»; 
b) al comma 216 dell’art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «nella realizzazione delle stesse opere», sono sostituite dalle seguenti: «prioritariamente nella realizzazione delle opere nonche’ per lo svolgimento delle attivita’ strettamente necessarie per la gestione dell’Evento, previa attestazione, da parte della societa’, della conclusione del piano delle opere»; 
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della societa’ Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e della normativa comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015, ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri richiamate al dell’art. 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la societa’ ha altresi’ facolta’ di deroga agli artt. 93 e 140 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche’ alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la societa’ puo’ altresi’ derogare all’applicazione dell’art. 127 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (( In attesa dell’attuazione dell’art. 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e ferroviari nonche’ piazzali, e’ consentito l’utilizzo delle materie prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell’allegato 1, suballegato 1, del decreto del Ministero dell’ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. )) Possono trovare applicazione per le procedure di affidamento da porre in essere da parte della Societa’ l’art. 59, anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l’art. 253, comma 20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013. (( Le disposizioni di cui alla presente lettera )) si possono applicare anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere strettamente funzionali all’Evento: 
1. (( Interconnessione Nord Sud tra la SS11 all’altezza di Cascina Merlata e l’Autostrada A4 Milano – Torino; )) 
2. Linea Metropolitana di Milano M4; 
3.Linea Metropolitana di Milano M5; 
4. Strada di Collegamento SS11 e SS 233 Zara – Expo; 
5. Parcheggi Remoti Expo; 
6. Collegamento SS11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi – lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo svincolo Expo e lo svincolo Fiera; 
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio da realizzare, connessi all’Expo 2015, per i quali sussista l’obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell’Evento, sono qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi dell’art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; agli edifici temporanei connessi all’evento Expo 2015, per i quali sussista l’obbligo di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell’evento, non si applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005 n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di energia primaria, dell’obbligo di certificazione energetica e del soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 1997, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997 )); art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilita’ ambientale di Expo 2015 e’ in ogni caso garantita dalla compensazione delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione dell’evento nonche’, negli edifici non temporanei, da prestazioni energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricita’ e raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi previsti dalla legge; 
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile 2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi di Expo 2015 SpA in relazione all’Esposizione Universale “Expo Milano 2015”, ivi compreso quanto necessario a garantire l’appartenenza in via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi, denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l’attivita’ e l’Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento dell’evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere attivita’ parallele a quelle esercitate da enti economici o non economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere attivita’ di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne visibilita’ o profitto economico (fenomeno del c.d. “ambush marketing”), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le sanzioni gia’ previste dalla legislazione vigente. 
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si applicano le disposizioni processuali di cui all’art. 125 del decreto legislativo 104/2010; 
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti comunitari, per la valorizzazione dell’innovazione del settore turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico, connesse con la realizzazione dell’Expo Milano 2015, assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione Lombardia, (( la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano, )) la provincia e il comune di Milano e le eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione dell’Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario unico riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle criticita’. 
(( 1-bis. La Societa’ Expo 2015 S.p.A. puo’ stipulare apposito Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalita’ della relativa partecipazione a supporto dell’organizzazione dell’Evento. A tal fine puo’ essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust Fund) attraverso il quale l’Organizzazione delle Nazioni Unite opera, a valere sulle risorse della societa’, secondo le modalita’ previste nel medesimo Protocollo. 
1-ter. In relazione alla specificita’ dell’attivita’ operativa, a valere sulle risorse della contabilita’ speciale del Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia, puo’ essere istituito un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le quali non e’ possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la cui attivita’ e’ disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 2002, n. 254, e dagli articoli 7 e 8 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. 1-quater. Le disposizioni di cui all’art. 10 dell’Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions, ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano 2015, si applicano, limitatamente alle attivita’ svolte in relazione alla realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015 S.p.A. ))

Capo III – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE IN ABRUZZO E IN MOLISE NONCHE’ NORME PER FRONTEGGIARE ULTERIORI EMERGENZE

(( Art. 5-bis 
Disposizioni per il servizio pubblico di trasporto marittimo nello Stretto di Messina

1. Per fare fronte all’esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all’aumento del traffico passeggeri derivante dall’approssimarsi del periodo estivo, ed al fine di garantire la continuita’ territoriale nell’area dello stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui all’articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta’ di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni e’ autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2013. 
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede: 
a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della quota delle entrate previste, per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311 del 2004, le parole: «euro 8.620.000» sono sostituite dalle seguenti:
«euro 6.120.000»; 
b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
3. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

(( Art. 5-ter 
Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti

1. Il termine di cui all’articolo 23, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, gia’ prorogato ai sensi dell’articolo 29, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e’ ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1° aprile 2013 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. ))

(( Art. 5-quater 
Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di Genova

1. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l’efficienza e l’operativita’ della sala operativa e del centro VTS della Capitaneria di porto – Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e di logistica per il mantenimento delle condizioni di operativita’ e per il ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei piloti, nonche’ al fine di consentire gli interventi di ripristino di competenza dell’Autorita’ portuale di Genova, necessari per garantire le inderogabili attivita’ connesse alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, e’ autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
2. All’onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. ))

Art. 6 
Proroga emergenza sisma maggio 2012

1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e’ prorogato al 31 dicembre 2014. 
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del (( 31 ottobre )) 2012 e del 19 novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione di cui all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modificazioni, utile per l’accesso al finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, e’ rideterminato al 31 ottobre 2013. Entro tale ultimo termine, fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia’ previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell’articolo 11 del citato decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non sono riusciti a provvedervi entro l’originario termine finale del 30 novembre 2012. 
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l’accesso ai finanziamenti per il pagamento, (( senza applicazione delle sanzioni, )) dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali, nonche’ dei premi per l’assicurazione obbligatoria dovuti dal 1° luglio 2013 al 15 novembre 2013 nei confronti: 
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; 
b) dei soggetti che, hanno gia’ utilmente rispettato il termine ultimo del 30 novembre 2012. 
4. Ai fini dell’attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo il Direttore dell’Agenzia delle entrate provvede ai sensi dell’articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nonche’ dell’articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. 
5. La Cassa depositi e prestiti SpA e l’Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all’articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, nonche’ all’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita’ di rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge n. 174 del 2012. 
(( 5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ inserito il seguente: «Sulle contabilita’ speciali possono confluire inoltre le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo». 
5-ter. All’articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi». ))

(( Art. 6-bis 
Deroga al patto di stabilita’ interno per il sisma in Molise

1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita’ e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell’ottobre e novembre 2002 in Molise, per l’anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilita’ interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. )) 
(( Art. 6-ter 
Incrementi di superfici in sede di ricostruzione 
1. Il comma 13-bis dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ sostituito dal seguente: 
«13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad attivita’ industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, culturale e paesaggistica». )) 
(( Art. 6-quater 
Soddisfazione della verifica di sicurezza 
1. Al primo periodo del comma 10 dell’articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: «comma 8,» sono inserite le seguenti: «nelle aree che abbiano risentito di un’intensita’ macrosismica, cosi’ come rilevata dal Dipartimento della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero». ))

(( Art. 6-quinquies 
Deroga al patto di stabilita’ interno per i comuni e le province colpiti dal sisma

1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita’ e consentire l’attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e dell’aprile 2009, per l’anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilita’ interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonche’ dall’articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell’articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro, per gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 5 milioni di euro per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di 30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini dell’attuazione della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90 milioni di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

(( Art. 6-sexies 
Assunzioni di personale

1. I commi 8 e 9 dell’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti: 
«8. Per le strette finalita’ connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le annualita’ dal 2012 al 2014 e’ autorizzata l’assunzione con contratti di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna, ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo’ essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell’articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non costituite, dai comuni, con facolta’ di attingere dalle graduatorie, anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in ogni caso il rispetto dell’ordine di collocazione dei candidati nelle medesime graduatorie. L’assegnazione delle risorse finanziarie per le assunzioni tra le diverse regioni e’ effettuata in base al riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012. Il riparto delle unita’ di personale assunte con contratti flessibili e’ attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l’80 per cento alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture. Il riparto fra i comuni interessati nonche’, per la regione Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le unioni o fra di loro ai fini dell’applicazione della presente disposizione. 
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all’articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, nell’ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l’anno 2012, euro 20.000.000 per l’anno 2013 ed euro 20.000.000 per l’anno 2014». 2. L’ultimo periodo del comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e’ sostituito dal seguente: «A tal fine, i Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unita’, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell’ambito della ripartizione del Fondo, di cui all’articolo 2». 
3. I Commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1° agosto 2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unita’ lavorative, ad esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato per l’espletamento delle attivita’ conseguenti allo stato di emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede nell’ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122». ))

(( Art. 6-septies 
Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio 2012

1. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 366, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «15 novembre»; b) al comma 368, lettera a), le parole da: «una auto dichiarazione» fino a: «che attesta» sono sostituite dalle seguenti: «una perizia asseverata che attesta l’entita’ della riduzione del reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche’»; c) il comma 373 e’ sostituito dal seguente: 
«373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai soggetti autorizzati all’esercizio del credito il finanziamento di cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto dell’eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato dall’istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita’ di commissari delegati ai sensi dell’articolo 1, comma 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n, 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano l’assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attivita’ economica per la compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L’aiuto e’ concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012». ))

(( Art. 6-octies 
Perdite d’esercizio anno 2012

1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che hanno sede o unita’ locali nel territorio dei comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e di cui all’articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le perdite relative all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2012 non rilevano, nell’esercizio nel quale si realizzano e nei quattro successivi, ai fini dell’applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile. ))

(( Art. 6-novies 
Detassazione contributi

1. I contributi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive. ))

(( Art. 6-decies 
Modifiche alla disciplina dell’albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto risultino iscritti all’albo delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l’estero 15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate di autonomia funzionale e patrimoniale. 
2. I soggetti titolati di incarichi negli organi statutari sia monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia non possono restare in carica per piu’ di due mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessita’ di alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le norme dei rispettivi statuti. 
3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri. ))

Art. 7 
Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21 dicembre del 2012 relative alle “spese obbligatorie”

1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell’assistenza alla popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile 2009: a) il contributo per l’autonoma sistemazione ovvero all’assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui all’articolo 13, comma 1, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l’unita’ immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e’ classificata con esito E, ovvero e’ ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell’articolo 7 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3820 del 12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell’abitazione, ovvero se trattasi di unita’ immobiliare classificata con esito “B” o “C” appartenente all’ATER e all’Edilizia Residenziale pubblica nei Comuni, e’ riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00. Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; b) i contratti di locazione di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3769 del 15 maggio 2009, possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario, nel limite di due annualita’, e comunque nel limite massimo di euro 8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita’ immobiliare abitata alla data del 6 aprile 2009 e’ classificata con esito E, ovvero e’ ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; c) i benefici di cui all’articolo 13, comma 2, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3827 del 27 novembre 2009, concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la disponibilita’ di un’unita’ abitativa classificata con esito B o C, essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell’evento sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro 300.000,00. 
2. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, lettere a), b) e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62 milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all’articolo 1, comma 1.1, voce «assistenza alla popolazione» nella disponibilita’ degli uffici speciali per la ricostruzione. 
3. Al fine di consentire al comune di L’Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicita’ le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, e’ assegnata al comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l’anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui all’articolo 1, comma 1.1, voce “affitti sedi comunali e supporto genio civile” nella disponibilita’ degli uffici speciali per la ricostruzione. 
(( 3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della provincia dell’Aquila di svolgere con la massima efficienza ed economicita’ le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio, e’ assegnato alla provincia un contributo di 1.852.644,15 euro per l’anno 2013 per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 1.1 della delibera CIPE n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole voci ivi indicate. )) 
4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta delibera CIPE n. 135/2012, articolo 1, comma 1.1, voce “affitti sedi comunali e supporto genio civile” e’ altresi’ disposta da parte degli uffici speciali per la ricostruzione un’assegnazione straordinaria nel limite di 385.000,00 euro per l’anno 2013 al fine di accelerare, l’effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo ripristino della funzionalita’ della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia dell’Aquila.
5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli enti attuatori sul territorio. 
6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l’Ufficio Speciale della citta’ di L’Aquila e’ competente per gli interventi ricadenti nel territorio del Comune dell’Aquila, mentre l’Ufficio Speciale per i comuni del cratere e’ competente per gli interventi ricadenti nel territorio degli altri comuni del cratere nonche’ dei comuni fuori cratere.
(( 6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l’assistenza alla popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed al fine di contenere le relative spese, il sindaco dell’Aquila e’ autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del comune dell’Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il sisma o nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con casa inagibile; a nuclei gia’ disaggregati e non, che vivevano nello stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare, o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il cui contratto di lavoro e’ cessato per morte dell’assistito, e comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di ristrutturazione o a coloro ai quali, all’esito della ristrutturazione, non e’ stato riconcesso l’appartamento, il cui ISEE sia inferiore a 8.000 euro; a coloro che hanno l’alloggio classificato B – C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER classificati B – C e classificati A qualora ricompresi in edifici classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni nell’ambito della provincia dell’Aquila, con casa inagibile, i quali per motivi sanitari e di lavoro chiedono l’assegnazione di un alloggio nell’ambito del comune dell’Aquila. Il sindaco puo’ inoltre disporre l’assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso rispetto all’ordinario fabbisogno in alcune localita’ anche a nuclei familiari con gravi difficolta’ sociali, opportunamente documentate, o ad associazioni con finalita’ sociali e di volontariato.
6-ter. Al fine di assicurare la continuita’ delle attivita’ di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta’ dell’Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell’Aquila e’ autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di rispetto del patto di stabilita’ e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di personale. Per tale finalita’ e’ autorizzata la spesa nel limite di euro 1.200.000 per l’anno 2013, a valere sulle risorse destinate all’Ufficio speciale della citta’ dell’Aquila e all’Ufficio speciale dei restanti comuni del cratere per l’assunzione di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell’articolo 67-ter, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse, sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l’anno 2013, i comuni del cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell’Ufficio speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri, avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.
6-quater. Sono altresi’ autorizzati la proroga e il rinnovo fino al 31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia dell’Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso l’ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.
6-quinquies. Al comma 12-septies dell’articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «costi sostenuti o delle minori» sono sostituite dalle seguenti: «costi sostenuti e/o delle minori».
6-sexies. All’articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «costi sostenuti o delle minori» sono sostituite dalle seguenti: «costi sostenuti e/o delle minori». 
6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL) degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL, vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal presidente del consorzio o dall’amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario nel caso in cui l’unita’ immobiliare non sia ricompresa in un consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si attesti l’avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel precedente SAL che in quello oggetto del pagamento. L’autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento. ))

(( Art. 7-bis 
Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni interessati dal sisma in Abruzzo

1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e’ autorizzata la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad abitazione principale, danneggiati ovvero per l’acquisto di nuove abitazioni, sostitutive dell’abitazione principale distrutta. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che puo’ autorizzare gli enti locali all’attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l’erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al presente articolo senza soluzione di continuita’, il CIPE puo’ altresi’ autorizzare l’utilizzo, nel limite massimo di 150 milioni di euro per l’anno 2013, delle risorse destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto 1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo di cui al citato punto 1.3. 
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalita’ diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario e’ tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l’iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in euro 16,00. 
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e’ incrementata di 98,6 milioni di euro per l’anno 2013. 
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni di euro per l’anno 2013 e 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

(( Art. 7-ter 
Disposizioni urgenti per l’infrastruttura ferroviaria nazionale

1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, le disponibilita’ di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e 2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – parte servizi, per la copertura dei costi della manutenzione e delle attivita’ ordinarie, residuali rispetto all’effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa societa’ negli anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto. 
2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale e’ autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da attribuire con delibera CIPE con priorita’ per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla galleria di base del Brennero. 
3. All’onere derivante dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per l’anno 2015 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro dell’economia e delle finanze e’ autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))

(( Art. 7-quater 
Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n. 57/2011

1. I pagamenti relativi all’attuazione degli interventi di riqualificazione del territorio che accompagneranno l’esecuzione del progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto 2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali interessati all’opera, finanziati con le risorse comunali, regionali e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per l’anno 2013, per l’anno 2014 e per l’anno 2015, dai limiti del patto di stabilita’ interno degli enti interessati, per la quota di rispettiva competenza che sara’ individuata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. ))

Art. 8 
Norme per la prosecuzione delle attivita’ di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo

1. Per garantire la prosecuzione delle attivita’ volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attivita’ di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
2. Ai fini di cui al comma 1, l’Ufficio Speciale per la citta’ dell’Aquila e l’Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all’articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, nei quali sono precisate le modalita’ della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonche’ il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. 
3. La demolizione e l’abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l’incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalita’ della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonche’ il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attivita’ che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell’articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale , il legno lavorato, i metalli lavorati.
5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresi’ curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati. 
(( 5-bis. Le disponibilita’ di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l’anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a 1 milione di euro per l’anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. ))
6. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000,00, con le risorse disponibili sulle contabilita’ speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalita’ stabilite con decreto emanato dal Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell’articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all’articolo 1, comma 1.1., voce “riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio”. 
7. Il Ministero della difesa e’ autorizzato a impiegare nell’ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unita’ di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all’articolo 16 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L’Aquila, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche’ il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell’articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l’applicazione del presente comma e’ autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000. 
8. Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all’articolo 1, comma 1.1., voce «per la gestione dell’ordine pubblico», nella disponibilita’ degli uffici speciali per la ricostruzione.

(( Art. 8-bis 
Deroga alla disciplina dell’utilizzazione di terre e rocce da scavo

1. Al fine di rendere piu’ celere e piu’ agevole la realizzazione degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano la necessita’ di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata all’entita’ degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale. 
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il territorio nazionale le disposizioni stabilite dall’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. ))

Art. 9 
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara’ presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

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