Criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali

Assume rilievo la sentenza del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria) 19 settembre 2017, n. 5 in materia di criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali. A tal riguardo tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore vanno considerate “unica offerta”.
Come si può leggere sul portale della Giustizia Amministrativa “ai fini del calcolo dell’anomalia dell’offerta nel caso in cui il criterio dell’aggiudicazione è quello del prezzo più basso: a) il comma 1 dell’art. 86, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 deve essere interpretato nel senso che, nel determinare il dieci per cento delle offerte con maggiore e con minore ribasso (da escludere ai fini dell’individuazione di quelle utilizzate per il computo delle medie di gara), la stazione appaltante deve considerare come ‘unica offerta’ tutte le offerte caratterizzate dal medesimo valore, e ciò sia se le offerte uguali si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse; b) il secondo periodo del comma 1 dell’art. 121, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (secondo cui “qualora nell’effettuare il calcolo del dieci per cento di cui all’art. 86, comma 1, del codice siano presenti una o più offerte di eguale valore rispetto alle offerte da accantonare, dette offerte sono altresì da accantonare ai fini del successivo calcolo della soglia di anomalia”) deve a propria volta essere interpretato nel senso che l’operazione di accantonamento deve essere effettuata considerando le offerte di eguale valore come ‘unica offerta’ sia nel caso in cui esse si collochino ‘al margine delle ali’, sia se si collochino ‘all’interno’ di esse”.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (AD. PLENARIA) 19 SETTEMBRE 2017, n. 5.

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One thought on “Criterio di calcolo delle offerte da accantonare nel c.d. taglio delle ali

  1. Ma i principi della sentenza dell’Adunanza Plenaria del 19.09.2017 possono essere applicati all’art.97 del nuovo Codice degli Appalti?
    Grazie

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