Criteri incerti sulla distribuzione del fondo interessi

Fonte: Il Sole 24 Ore

Via libera nella manovra al riconoscimento degli interessi passivi causati dal ritardato pagamento dei fornitori. Attraverso un fondo, che viene dotato di 60 milioni di euro per il 2011, riservato ai comuni virtuosi (le province restano fuori): quelli in regola con il patto di stabilità interno nell’ultimo triennio e che si sono dimostrati migliori della media nel rapporto relativo alle spese per il personale sulle entrate correnti. Sarà un decreto del ministero dell’Interno a individuare criteri e modalità di riparto delle somme fra le amministrazioni virtuose. Fin qui il contenuto della novità finalizzata a «velocizzare i pagamenti dei comuni nei confronti delle imprese fornitrici». I primi interrogativi corrono proprio sull’apparente contraddizione che emerge tra il fine della norma e la misura messa in campo: rimborsare gli interessi di mora sui debiti verso i fornitori di fatto legittima e premia lo stallo nei pagamenti. Mentre le imprese fornitrici chiedono di essere saldate in tempi rapidi. Nella realtà, i flussi di cassa in uscita possono essere “bloccati” per carenza di liquidità oppure per i tetti imposti dal rispetto del patto di stabilità. Nel primo caso gli enti dovrebbero essere misurati sulla consistenza dei fondi cassa non vincolati, la cui mancanza evidenzia criticità finanziarie. Mentre quando il semaforo rosso è scattato per i vincoli di finanza pubblica, si è visto un fiorire di operazioni di smobilizzo dei crediti finalizzate ad assicurare liquidità alle imprese (finanziamenti garantiti da Sace, mandato irrevocabile all’incasso, accollo del debito e cessione di crediti). Il fondo intende forse ristorare le imprese degli interessi passivi pagati agli istituti finanziatori a fronte delle operazioni di smobilizzo dei crediti? Ma sono anche altri i punti interrogativi che attendono risposta: come vengono ripartite le somme, sulla base degli interessi dichiarati dall’ente che quindi dovrà farsi carico di anticiparli alle imprese? Il parametro di virtuosità relativo all’incidenza della spesa di personale è davvero collegato alla capacità di pagamento? In ogni caso gli enti non conoscono il loro posizionamento (sopra o sotto media) rispetto all’indicatore: quando sapranno se possono contare sul bonus oppure no? Infine, ci si chiede se questa norma faccia sparire ogni responsabilità a carico degli enti locali per l’eventuale danno erariale cagionato dal pagamento di interessi passivi. Sempre in tema di pagamenti ai fornitori, anche la manovra estiva era già intervenuta a estendere la validità temporale della certificazione (da rilasciare entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta) dei crediti certi, liquidi ed esigibili, indicante ? per le somme soggette al patto ? il nuovo termine di pagamento (secondo il decreto dell’Economia del 19 maggio 2009). A partire dal 1° gennaio 2011, infine, i crediti liquidi, certi ed esigibili potranno essere compensati con i debiti iscritti a ruolo, dietro presentazione della certificazione al concessionario della riscossione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *