Criteri enunciati prima del giudizio

Fonte: Italia Oggi

L’enunciazione dei criteri di valutazione deve precedere il giudizio della commissione: così ha stabilito il Tar Piemonte nella pronuncia 1260/2011. È incompatibile con il principio di trasparenza e imparzialità nella gestione della procedura di gara la totale mancata individuazione previa del peso ponderale dei criteri valutativi dell’offerta tecnica. Nello specifico, in relazione a procedure di gara sulle quali non trovano puntuale applicazione le direttive appalti ma solo i principi generali comunitari di evidenza pubblica, la giurisprudenza comunitaria ha talvolta puntualizzato che da quei principi non si può trarre un onere dell’amministrazione di comunicare ai concorrenti i pesi ponderali dei criteri di valutazione prima della scadenza del termine per presentare la domanda di partecipazione. In questa vicenda, tuttavia, il silenzio sui pesi ponderali è proseguito ben oltre il bando e per tutta la procedura. In circostanze come queste, i giudici del Tribunale amministrativo di Torino ricordano che la giurisprudenza comunitaria è compatta nel ritenere che, anche se non necessariamente nel bando, sussiste per ogni procedura di evidenza pubblica un onere di definizione previa dei pesi ponderali dettati per i criteri di valutazione. Solo così, secondo gli stessi giudici, sarà possibile ricostruire l’iter logico seguito dalla commissione ed assoggettarlo a successiva verifica, qualora non sia coerente con i criteri predefiniti. In questo modo sarà garantito l’indispensabile livello di trasparenza della procedura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *