Controversie sulle procedure di reclutamento del personale nelle società in house: quale giurisdizione?

La vicenda
È oggetto di ricorso al giudice amministrativo la graduatoria finale della selezione indetta da una società in house, a capitale interamente pubblico. La società in questione ha resistito alla domanda, eccependo preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La pronuncia del TAR
Il TAR Puglia, Bari, con la sentenza n. 452 del 2016, dichiara il ricorso inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Rileva il Collegio decidente che la società in house chiamata in giudizio resta comunque un soggetto privato, anche se totalmente in mano pubblica, con precisi vincoli relativi alla circolazione del capitale sociale e preposto allo svolgimento di un servizio pubblico: esso, infatti, svolge senza dubbio attività di rilevanza economica ed industriale, ma non funzioni amministrative proprie di alcun soggetto pubblico ed è soggetto, in definitiva, a regole privatistiche. L’art. 63, comma 4, del d.lgs. 165/2001 – che attribuisce al g.a. la giurisdizione per“le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle p.a.” – va letto in combinato disposto con l’art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001, che contiene l’elenco delle amministrazioni pubbliche. Le società partecipate – anche in misura totalitaria – da soggetti pubblici non figurano nel predetto elenco, con la conseguenza che le controversie sulle procedure di reclutamento del personale indette da tali società appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.

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