Controlli sugli enti locali strutturalmente deficitari: il Consiglio di Stato si pronuncia sull’’ambito soggettivo di applicazione dell’’art. 243, comma 5, del t.u.e.l.

La vicenda
È oggetto di ricorso il decreto con cui il Prefetto applicava ad un comune, ai sensi dell’art. 243 d.lgs. n. 267 del 2000, la sanzione della riduzione dell’ 1% delle entrate correnti, risultanti dal certificato di bilancio di cui all’art. 161 t.u.e.l., per non aver presentato la certificazione di copertura del costo dei servizi per l’anno 2013 entro il termine del 31 marzo 2014, stabilito dal d.m. del 20.12.2012. La Prefettura applicava la sanzione di cui all’art. 243, comma 5, del t.u.e.l., reputandola applicabile anche ai casi previsti dal combinato disposto dei commi 2 e 6. Il comune sostiene, invece, l’inapplicabilità ad esso della sanzione prevista dalla predetta disposizione, in quanto chiaramente e testualmente prevista solo per gli enti locali strutturalmente deficitari. Con la sentenza di primo grado il ricorso del comune veniva respinto.

La pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2256 del 2016, accoglie l’appello del comune per la riforma della sentenza di primo grado. Ricostruito sinteticamente il quadro normativo di riferimento, il Consiglio di Stato afferma che l’ambito applicativo soggettivo della disposizione legislativa sulla cui base è stata applicata la sanzione controversa (il comma 5 dell’art. 243) risulta testualmente e tassativamente circoscritto ai soli enti locali in condizioni strutturalmente deficitarie. Né vale obiettare che il comune ricorrente dev’essere ascritto entro l’ambito applicativo della disposizione in questione in quanto, comunque, soggetto ai controlli centrali, per effetto del combinato disposto dei commi 2 e 6 dell’art.243 del t.u.e.l., atteso che il suo assoggettamento ai controlli sulla copertura dei servizi di cui al comma 2 non implica automaticamente, come sembrerebbe sostenere il Ministero, l’applicazione della sanzione di cui al comma 5, che – viene ribadito – risulta concepita e prevista per i soli enti in condizioni strutturalmente deficitarie e che, per il suo carattere sanzionatorio, dev’essere intesa ed applicata alla sola categoria di amministrazioni ivi espressamente contemplate (tra le quali non rientra il comune ricorrente).

Normativa di riferimento
Art. 243 d.lgs. n. 267 del 2000 
“Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali dissestati ed altri enti”
[…]
5. Alle province ed ai comuni in condizioni strutturalmente deficitarie che, pur essendo a ciò tenuti, non rispettano i livelli minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non danno dimostrazione di tale rispetto trasmettendo la prevista certificazione, è applicata una sanzione pari all’1 per cento delle entrate correnti risultanti dal certificato di bilancio di cui all’articolo 161 del penultimo esercizio finanziario precedente a quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti limiti minimi di copertura. Ove non risulti presentato il certificato di bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento all’ultimo certificato disponibile. La sanzione si applica sulle risorse attribuite dal Ministero dell’interno a titolo di trasferimenti erariali e di federalismo fiscale; in caso di incapienza l’ente locale è tenuto a versare all’entrata del bilancio dello Stato le somme residue.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *