Contratti della p.a. solo in formato elettronico

Fonte: Italia Oggi

Contratti della pubblica amministrazione solo informatici. Il decreto sviluppo-bis, il dl 179/2012, convertito in legge 221/2012 ha modificato l’articolo 11, comma 13, del codice dei contratti pubblici, nel seguente nuovo testo: «Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata».

Non vi sono dubbi sulla volontà del legislatore che i contratti si stipulino esclusivamente in forma elettronica e non cartacea. Almeno, quando siano stipulati per atto pubblico notarile o in forma pubblica amministrativa, con l’intervento dell’ufficiale rogante pubblico, che nel caso degli enti locali è il segretario comunale e provinciale.

La perentorietà della norma è tale da imporre alle amministrazioni pubbliche l’urgente dotazione di sistemi di sottoscrizione mediante firma digitale, nel rispetto delle modalità di stipula elettronica, come fissate dal dlgs 110/2010.

La firma digitale è imposta necessariamente all’ufficiale rogante, non per le parti che possono ancora utilizzare anche una firma elettronica non qualificata e, al limite, apporre una sottoscrizione autografa, acquisita tramite scanner al documento elettronico: la minore affidabilità della firma elettronica non qualificata o dell’immagine della sottoscrizione autografa è compensata dall’attestazione che l’ufficiale rogante compie delle operazioni di sottoscrizione effettuate in sua presenza. La sottoscrizione digitale dell’ufficiale rogante, da apporre in calce al documento, attribuisce allo stesso la garanzia di autenticità delle sottoscrizioni.

Il legislatore impone la sottoscrizione elettronica dei contratti pubblici, ma non ha previsto un obbligo, che invece sarebbe apparso opportuno, per le aziende di dotarsi della firma digitale.

Per questa ragione, lascia un margine di disciplina interna, ai fini della regolamentazione della firma elettronica, che appare comunque opportuno non distaccare troppo dalle indicazioni contenute nel dlgs 110/2010.

Il problema si pone, in particolare, per la sottoscrizione dei contratti mediante scrittura privata non autenticata.

La lettura del nuovo comma 13 dell’articolo 11 è ambigua. Esso potrebbe essere inteso nel senso che la scrittura privata non autenticata viva di vita propria e non sia soggette alla forma elettronica.

Considerando che i privati che intervengono nella stipulazione dei contratti non sono obbligati ad essere dotati della firma digitale, l’interpretazione secondo la quale le scritture private non autenticate possano ancora stipularsi in forma cartacea appare corretta. Infatti, mancando un ufficiale rogante che rediga il contratto in forma elettronica, compiendo le operazioni che garantiscano la riconducibilità delle sottoscrizioni all’identità delle parti costituite nel contratto, il sistema della sottoscrizione del contratto in forma elettronica non sembra possa funzionare.

Le scritture private non autenticate potrebbero avere la forma elettronica (che comunque non è certo vietata) solo laddove l’appaltatore fosse dotato della firma digitale.

Altrimenti si potrebbe pensare a sistemi complessi, come lo scambio di lettere secondo gli usi commerciali, mediante posta elettronica certificata, il che richiede comunque che l’imprenditore disponga a sua volta di una casella di Pec. O, ancora, l’apertura di spazi nei portali, dedicati alla sottoscrizione della scrittura privata, nei quali l’imprenditore si autentichi con una user id e password fornite dall’ente, inserendo un codice numerico al quale accede autenticandosi con la user id e la password, salvando copia del documento, dotato del codice ed accompagnato con una copia del documento di identità.

L’obbligo imposto dalla norma consiglia, comunque, di ricorrere il più possibile al mercato elettronico della Consip, poiché gli acquisti vengono conclusi mediante contratti o ordini elettronici, in forma di scrittura privata non autenticata, sottoscritti mediante firma digitale.

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