Contratti a tempo a doppia tutela

Fonte: Il Sole 24 Ore

La conversione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato si aggiunge al risarcimento del danno previsto (dalle 2 e mezzo alle 12 mensilità) in caso di accertamento giudiziale dell’illegittimità del termine apposto al contratto. È la conclusione cui si giunge dalla lettura congiunta del comma 5 dell’articolo 32 del collegato lavoro, approvato in via definitiva dalla Camera e in attesa di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», e dall’analisi della posizione espressa dal ministro Maurizio Sacconi, nel corso dell’audizione del 19 ottobre, su domanda del presidente della Commissione lavoro, Silvano Moffa (Fli). Secondo Sacconi «un’oggettiva lettura della norma stessa (comma 5 dell’articolo 32 del collegato, ndr) conduce a ritenere che la conversione di cui si parla sia la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, e che quindi non vi sia conflitto fra la conversione a tempo indeterminato e quella definizione di risarcimento, anzi i due termini coabitano». In base al decreto legislativo 368/01 il contratto di lavoro a tempo determinato può essere stipulato solo a fronte di specifiche e concrete esigenze produttive, organizzative, tecniche o sostitutive. Negli ultimi anni la disciplina è stata rivista, vuoi nell’ottica di “restringerne” la sua applicazione (è il caso, ad esempio, della legge 247/07, cosiddetto “pacchetto welfare”) vuoi per mitigarne gli effetti restrittivi (è avvenuto con la legge 133/08). In occasione dell’ultima riforma (legge 133/08) il legislatore ha introdotto una norma transitoria che prevede l’applicazione della sola sanzione pecuniaria per i contratti a termine illegittimi stipulati entro il 22 agosto 2008. In questo modo la conversione del contratto a termine è stata sostituita con un indennizzo di natura economica. La legge 133 è stata tuttavia bocciata da parte della Corte costituzionale: lo “sbarramento” temporale previsto dalla norma violava infatti il principio di uguaglianza espresso dall’articolo 3 della Costituzione. I contenuti di questa legge sono stati riformulati alla luce della sentenza della Corte costituzionale e riproposti nel collegato. L’articolo 32 al comma 5 stabilisce che «nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore stabilendo un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 a un massimo di 12 mensilità». C’era il dubbio che l’indennizzo previsto esaurisse tutte le conseguenze giuridiche della nullità del termine. Questa perplessità è stata dissipata dalla risposta del ministro Sacconi: è stato infatti chiarito che il comma quinto postula l’avvenuta conversione del contratto in lavoro subordinato a tempo indeterminato. Non c’è quindi conflitto tra la conversione del contratto e il risarcimento, anzi i due termini coabitano. Dopo questo chiarimento e dopo l’entrata in vigore del collegato, il datore di lavoro potrebbe essere condannato a risarcire il danno nei limiti definiti e a riammettere il lavoratore a seguito della conversione del contratto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il regime sanzionatorio introdotto, così interpretato, avrà l’effetto positivo di “contenere” il risarcimento che sarà insensibile sia alla durata del processo sia alla prescrizione del diritto. L’imprenditore potrà prevedere gli eventuali costi da sostenere in caso di soccombenza nel giudizio di impugnazione di un contratto a termine.

LA GARANZIA
L’indennità
Secondo il comma 5 dell’articolo 32 del collegato, nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del lavoratore, stabilendo un’indennità omnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto

L’interpretazione
Nel corso della discussione alla Camera sul collegato il ministro del Lavoro Maurizio Sacconi ha chiarito che il comma quinto presuppone che sia avvenuta la conversione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato. Non c’è conflitto tra conversione del contratto e risarcimento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *