Conto Energia: per gli incentivi c’è tempo fino al 30 giugno 2011

È in corso alla Camera l’esame della legge di conversione del d.l. 105/2010, recante misure urgenti in materia di energia.
Tra le diverse misure, il ddl prevede che le tariffe incentivanti per la produzione di energia da impianti fotovoltaici, erogate con il secondo Conto Energia, siano riconosciute ai soggetti che:

  • abbiano concluso l’installazione dell’impianto fotovoltaico entro il 31 dicembre 2010;
  • che abbiano comunicato al gestore di rete e al GSE, entro il 31 dicembre 2010, la fine dei lavori.

Altra condizione fondamentale: l’impianto deve entrare in esercizio entro il 30 giugno 2011.
Ricordiamo che il secondo Conto Energia è quello disciplinato dal DM 19 febbraio 2007 e scadrà il 31 dicembre 2010. A breve sarà pubblicato il decreto relativo al Conto Energia 2011-2013, approvato l’8 luglio scorso dalla Conferenza Unificata.
Per gestire la transizione tra il 2010 e il 2001 l’articolo 2-sexies della legge 41/2010, di conversione del “decreto salva Alcoa”, prevedeva che le tariffe incentivanti 2010 fossero riconosciute a chi avesse completato l’installazione dell’impianto entro il 31 dicembre 2010 e inviato la richiesta di connessione alla rete “entro l’ultima data utile”per realizzare la connessione entro il 31 dicembre 2010.
  Il concetto di “ultima data utile” aveva creato incertezze, ora fugate dalla legge di conversione del DL 105/2010.

LE ALTRE DISPOSIZIONI
Il DL 105/2010 è stato emanato in esecuzione della sentenza 215/2010 della Corte Costituzionale che ha bocciato la nomina dei commissari straordinari prevista dal DL 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009.
L’articolo 1, modificato dal Senato, rivede la disciplina in materia di interventi urgenti per le reti di energia prevedendo:

  • l’obbligo di acquisire l’intesa delle Regioni per l’individuazione di tutti gli interventi connessi alla trasmissione, alla distribuzione e alla produzione dell’ener­gia e delle fonti energetiche, che rivestono carattere strategico nazionale;
  • che il coinvolgimento di privati nel finanziamento degli interventi sia una possibilità e non più un requisito.

L’articolo 1-quinquies fa salvi gli effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività (DIA) per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali recanti soglie di capacità di generazione superiori a quelle individuate dalla normativa statale.
  L’articolo 1-sexies demanda al Ministro dello sviluppo economico (MISE) la determinazione di misure opportune affinché l’istanza per l’autorizzazione unica relativa alle opere per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili venga accompagnata da adeguate garanzie finanziarie a carico del richiedente l’autorizzazione e degli eventuali subentranti.
L’articolo 1-nonies ricomprende tra le opere connesse e le infrastrutture indispensabili per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili – riconosciute di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti – anche le opere di connessione alla rete elettrica di distribuzione e/o alla rete elettrica nazionale che sono necessarie per l’immissione dell’energia prodotta dall’impianto come risultano dalla soluzione di connessione rilasciata dal gestore di rete.
L’articolo 1-decies incide sulle competenze in ordine agli interventi sulla rete di trasmissione elettrica oggetto di denuncia di inizio attività (DIA). A seguito della modifica, viene attribuita al Ministero dello sviluppo economico – ricevuta dal comune l’informazione sull’assenza di una o più delle condizioni stabilite – la facoltà di notificare all’interessato l’ordine di non effettuare gli interventi previsti. 

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