Consigli tributari, vuoti a perdere

Fonte: Italia Oggi

Consigli tributari, organi a perdere. Il dl 78/2010, convertito in legge 122/2010, nell’intento di potenziare l’attività di accertamento dei tributi da parte degli enti locali ha rispolverato i consigli tributari, senza coordinare adeguatamente l’idea con la normativa vigente. In particolare, risulta assolutamente contraddittoria la disciplina organizzativa di tali organismi per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti, per altro la stragrande maggioranza dei comuni italiani. Ebbene, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, della manovra estiva tali comuni, laddove non abbiano già costituito il consiglio tributario (il che è ipotesi irreale), sono tenuti a riunirsi in consorzio, ai sensi dell’articolo 31 del dlgs 267/2000, per la successiva istituzione del Consiglio tributario. A tale fine, la relativa convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, è adottata dai rispettivi consigli comunali per l’approvazione entro il termine di 180 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione. Nessuno, evidentemente, ha fatto caso alla circostanza che questa disposizione va in diretta rotta di collisione con ben due norme. La prima, è contenuta nella legge finanziaria per il 2010, la legge 191/2009, che all’articolo 1, comma 186, allo scopo di contenere la spesa pubblica, in misura rispondente al taglio al contributo ordinario ai comuni apportato dal comma 183 del medesimo articolo, impone di sopprimere i consorzi di funzioni tra enti locali. È evidente che il consorzio richiesto dall’articolo 18, comma 2, della manovra 2010 è un consorzio di funzioni, essendo finalizzato a gestire, appunto, funzioni operative legate all’attività di accertamento. Proprio non si capisce come sia possibile conciliare l’obbligo di sopprimere i consorzi di funzioni, con quello diametralmente opposto di costituirne uno, per varare il consiglio tributario. Ma non basta. L’articolo 14, comma 28, dello stesso dl 78/2010, convertito in legge 122/2010 stabilisce che le funzioni fondamentali dei comuni, previste dall’articolo 21, comma 3, della legge 42/2009, sono obbligatoriamente esercitate in forma associata, attraverso convenzione o unione, escludendo scientemente i consorzi. Difficilmente la funzione connessa alla gestione dei tributi può essere esclusa dalle «funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo» che la legge delega sul federalismo fiscale considera come fondamentali. La previsione del consorzio come forma associata dei consigli tributari appare una svista clamorosa del legislatore, incoerente con le misure di contenimento della spesa pubblica già adottate. In ogni caso, nonostante la perentorietà della previsione dell’articolo 18 della manovra estiva 2010, la costituzione dei consigli non pare sia obbligatoria o, quanto meno, non è destinata necessariamente a durare nel tempo. I consigli tributari, infatti, sono chiamati a svolgere funzioni specificamente amministrative e gestionali. Si crea, dunque, una singolare invasione delle competenze spettanti agli apparati amministrativi, ai dirigenti e ai responsabili di servizio, in piena contraddizione con le disposizioni di cui all’articolo 107 del dlgs 267/2000. Ma, proprio per rimediare a simili eventualità, l’articolo 96 del dlgs 267/2000 stabilisce: «Al fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi i consigli e le giunte, secondo le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro sei mesi dall’inizio di ogni esercizio finanziario, individuano i comitati, le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell’amministrazione o dell’ente interessato. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all’emanazione del provvedimento. Le relative funzioni sono attribuite all’ufficio che riveste preminente competenza nella materia». I consigli tributari potrebbero avere, dunque, vita brevissima, in quanto passibili di essere qualificati come organismi non indispensabili, come del resto sin qui la prassi aveva dimostrato, non essendo mai stati attivati.

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