Condono per i danni erariali

Fonte: Italia Oggi

Un condono per i giudizi presso la Corte dei conti che si sono chiusi entro il 31 agosto con una condanna in primo grado. Gli interessati dovranno pagare almeno il 25% di quanto stabilito in sentenza e così potranno chiudere la vertenza. È quanto prevede l’articolo 14 del decreto legge 102 del 2013 sull’abolizione dell’Imu.

L’operazione, si legge nella norma, nasce dall’esigenza di «addivenire in tempi rapidi all’effettiva riparazione dei danni erariali accertati con sentenza di primo grado». Per questo motivo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 231 a 233, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si applicheranno anche nei giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, indipendentemente dalla data dell’evento dannoso nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro il 31 agosto, data di entrata in vigore del decreto legge 102. Il comma 231 della legge 266 a cui si fa riferimento prevede che «con riferimento alle sentenze di primo grado pronunciate nei giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti per fatti commessi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge (1° gennaio 2006, ndr), i soggetti nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna possono chiedere alla competente sezione di appello, in sede di impugnazione, che il procedimento venga definito mediante il pagamento di una somma non inferiore al 10% e non superiore al 20% del danno quantificato nella sentenza».

Questo modello dunque si applicherà adesso, come spiega la relazione al decreto 102, a fatti avvenuti «anche solo in parte nel periodo di riferimento, ancorché il momento del danno e, quindi, dell’effettivo depauperamento del patrimonio ovvero delle finanze pubbliche, sia successivo allo stesso». Ma ci sono due differenze rilevanti. Intanto, la platea è allargata fino a ricomprendere i giudizi inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del decreto, cioè appunto il 31 agosto 2013. E poi la somma da pagare sarà più alta. «Al fine di accelerare la definizione di tali giudizi, così da ottenere in tempi rapidi il versamento di somme atte a favorire il risarcimento dei danni erariali (determinate in misura idonea a consentire l’equo contemperamento tra il danno accertato in primo grado e il danno risarcibile, inteso come quella quota non solo attribuibile in concreto all’autore ma altresì tale da rendere possibile la concreta esecuzione della condanna con l’escussione del condannato), viene previsto», si legge nella relazione al provvedimento, «un percorso particolarmente veloce per le richieste di definizione del giudizio accompagnate dalla disponibilità di corrispondere una quota particolarmente elevata della somma indicata dal giudice di prime cure». Tale quota è pari al 25% ed è considerata dal governo significativa perché attesta «la natura assolutamente eccezionale della stessa misura».

Per accedere al condono dovrà essere presentata, nei 20 giorni precedenti l’udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013, specifica richiesta di definizione e la somma indicata non potrà come detto essere inferiore al 25% del danno quantificato nella sentenza di primo grado. La sezione d’appello della Corte dei conti delibererà in camera di consiglio entro i 15 giorni successivi al deposito della richiesta e, in caso di accoglimento determinerà la somma dovuta «stabilendo il termine perentorio per il versamento entro il 15 novembre 2013».

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