Comuni, Imus nel dimenticatoio

Fonte: Italia Oggi

Doppio inghippo sull’Imu. Mentre il parlamento è alle prese con il destino dell’Imposta municipale propria (Imu), non vi è ancora traccia dell’Imposta municipale secondaria (Imus), che dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2014. Problema di non poco conto, se si pensa che tale tributo, ai sensi dell’art. 11, del d.lgs. n. 23 del 2011, dovrebbe accorpare la tassa per l’occupazione degli spazi e delle aree pubbliche, l’omologo canone e i prelievi su pubblicità e pubbliche affissioni. Molti comuni rischiano, dunque, di vedere paralizzate le gare di affidamento dei servizi di accertamento e riscossione di questi tributi, in quanto non è chiaro se Tosap (Tassa occupazione spazi e aree pubbliche), Cosap (Canone per le occupazioni permanenti o temporanee) e tutti gli altri tributi simili esisteranno ancora. Sussiste, inoltre, l’effettivo rischio di un notevole quantitativo di contenziosi, come dimostra l’esperienza dell’imposta di soggiorno. Procediamo, però, per ordine. L’art. 7 del dlgs 23/2011 sul federalismo fiscale dispone, che dal 1° gennaio 2014, siano introdotte nell’ordinamento fiscale «due nuove forme di imposizione municipale» destinate al finanziamento dei comuni: «la prima, una imposta municipale propria; la seconda, una imposta municipale secondaria». Se, da un lato, l’entrata in vigore dell’Imu è stata addirittura anticipata, seppure in via sperimentale, all’anno 2012, per l’imposta municipale secondaria tutto è rimasto immutato e tutto fa pensare che rimanga tale anche in futuro. Come detto, tale imposta è il frutto dell’accorpamento di alcune entrate attualmente esistenti, quali:

  • la tassa per l’occupazione di spazi e aree pubbliche (Tosap);
  • il canone di occupazione di spazi e aree pubbliche (Cosap);
  • l’imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni;
  • il canone per l’autorizzazione all’installazione dei mezzi pubblicitari.

Il problema nasce dal fatto che la disciplina generale dell’Imposta municipale secondaria non è contenuta nella norma del decreto del federalismo fiscale ma, in linea con le scelte del legislatore del dlgs 23/2011, è rinviata a un regolamento governativo d’intesa con la Conferenza stato-città-autonomie locali nel rispetto di alcuni criteri limitati. Primo tra tutti il presupposto del tributo, a cui fanno seguito sia il soggetto passivo, sia gli elementi rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

Di detto regolamento governativo, che necessita di un adeguato periodo di preparazione e prevede varie interlocuzioni tra amministrazione finanziaria e il Consiglio di stato, non sembra esserci alcuna traccia. Pertanto, poiché il provvedimento in questione è essenziale affinché poi gli enti locali approvino un regolamento comunale per disciplinare il nuovo tributo, operazione, tra l’altro, per cui dovrebbero avere a disposizione un adeguato lasso di tempo per predisporlo, sembra oggettivamente irrealizzabile l’ipotesi che l’Imposta municipale secondaria possa entrare in vigore il 1° gennaio 2014. La soluzione d’emergenza di più facile attuazione sarebbe di rinviare l’entrata in vigore del nuovo tributo. In alternativa, potrebbe, invece, essere adottata la soluzione più razionale di disciplinare direttamente l’Imposta municipale secondaria, togliendo di mezzo il regolamento governativo. A supportare quest’ultima opzione basta ricordare le vicende dell’imposta di soggiorno. L’art. 4 del dlgs 23/2011 prevedeva, per tale tributo, l’adozione di un regolamento governativo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, ma tale decreto non è stato mai emanato. È vero anche che la norma stabiliva che nel caso di mancata emanazione del regolamento i comuni potevano comunque adottare l’imposta di soggiorno. I risultati che ne sono conseguiti, però, non sono certo incoraggianti, visto il contenzioso che ne è scaturito proprio a causa della mancanza della norma di alcuni elementi essenziali per il corretto adempimento dell’obbligazione tributaria. In tutto ciò, deve essere preso in considerazione anche il fatto che, nel 2014, gli enti locali dovranno cimentarsi con la nuova Service tax, ragion per cui il rischio di un ingorgo normativo e regolamentare rischia di comparire proprio dietro l’angolo.

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