È compito del comune controllare i siti oggetto di sversamento abusivo di rifiuti se riceve anche contributi regionali ad hoc

Il TAR Campania con sentenza n. 1684/2016 ha stabilito che l’impegno degli enti comunali al controllo dei siti oggetto di sversamento, assunto sulla base di specifiche contribuzioni regionali, esime l’organo regionale da una specifica imputabilità a titolo di colpa, ovvero di incuria nella gestione di un proprio bene (quale la Circumvallazione del caso di specie) e della custodia e buona amministrazione.

Il fatto
La Regione fa ricorso al TAR impugnando l’ordinanza sindacale, adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 192 del d.lgs. 152/2006, con la quale le viene ingiunto di provvedere alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti presenti nelle aree adiacenti alla Circumvallazione Esterna, nonché al ripristino dello stato dei luoghi e alla recinzione delle aree oggetto dell’intervento.

La decisione del TAR
Il TAR accoglie il ricorso perché fondato.
Per i giudici amministrativi l’amministrazione comunale è il soggetto tenuto alla vigilanza territoriale a seguito della sottoscrizione dei Protocolli di Intesa con la Regione: i protocolli prevedono che i “Comuni […] provvedono, in via ordinaria, alla rimozione dei rifiuti, evitando comunque il loro accumularsi, svolgendo, mediante l’ausilio della Polizia Municipale, una costante attività di controllo e vigilanza sugli assi viari che sono altresì oggetto degli ordinari servizi di controllo e vigilanza da parte delle forze dell’ordine”. È altresì previsto che la prevenzione dei fenomeni di abbandono dei rifiuti in luoghi pubblici e privati è l’obiettivo conseguibile solo attraverso attività continuative di controllo, di recupero dei rifiuti analoga a quella condotta per le strade urbane, raggiungibile unicamente attraverso la cooperazione degli enti territorialmente competenti.
Pertanto, date le esposte premesse, deve concludersi che l’ordinanza sindacale impugnata, volta a ingiungere all’amministrazione regionale di provvedere, in qualità di proprietaria, alla rimozione e smaltimento rifiuti, nonché al ripristino dello stato dei luoghi e alla recinzione del sito adiacente alla Circumvallazione esterna, sia illegittima in quanto adottata in violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione dei suddetti Protocolli (vincolante alla data di adozione dell’ordinanza), cui era condizionata l’ammissione ai contributi finanziari, peraltro, riconosciuti al medesimo ente comunale proprio per il raggiungimento delle medesime o analoghe finalità.

La norma richiamata
Art. 192 – D.lgs. 156/2006
Divieto di abbandono
1. L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.

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