Compensazioni in sei mosse

Fonte: Italia Oggi

Compensazioni crediti p.a.-debiti fiscali a ostacoli. Affinché i debiti da accertamento tributario possano essere estinti utilizzando i crediti certificati vantati nei confronti della pubblica amministrazione centrale e locale, dovranno sussistere contemporaneamente sei condizioni. I crediti utilizzati in compensazione dovranno risultare da certificazione rilasciata attraverso la piattaforma elettronica del Mef e non devono essere stati già pagati dalla p.a. ovvero impiegati per le altre finalità consentite dalla legge. La certificazione deve recare la data di pagamento del credito. Il titolare dei debiti da accertamento tributario deve coincidere con il titolare dei crediti risultante dalle certificazioni. E ancora, nel modello F24 telematico utilizzato per la compensazione non devono essere presenti pagamenti diversi da quelli previsti dalla legge e identificati da appositi codici tributi. Nello stesso modello F24 telematico presentato per il pagamento dei debiti fiscali sarà possibile compensare eventuali altri crediti, diversi da quelli certificati, ma solo nel rispetto delle norme in materia di controllo preventivo delle compensazioni effettuate tramite modello F24. E per finire, l’addebito dell’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico, dovrà essere andato a buon fine. È questa la procedura prevista nella bozza di decreto che il Mef si appresta a licenziare dopo aver sottoposto il testo (di dieci articoli in tutto) al parere dell’Agenzia delle entrate e della Ragioneria dello stato. Il decreto era particolarmente atteso da professionisti e imprese perché consente di utilizzare i crediti maturati verso la p.a. per estinguere le somme dovute al fisco a seguito di accertamento con adesione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni, conciliazione giudiziale, mediazione. Fino a oggi, invece, le compensazioni erano possibili solo per i ruoli (ossia per pagare le cartelle). Le compensazioni dovranno avvenire esclusivamente attraverso F24 telematico. I debiti fiscali dovranno essere specificamente individuati dai codici tributo allegati al dm e disponibili sul sito dell’Agenzia delle entrate. E anche i crediti certificati utilizzati in compensazione dovranno essere individuati dai codici (istituiti con risoluzione dell’Agenzia) che andranno poi indicati nell’F24. Nel caso in cui l’importo dei debiti da pagare al fisco risulti superiore all’ammontare dei crediti certificati da compensare, la differenza potrà essere versata attraverso lo stesso F24 utilizzato per la compensazione, oppure potrà essere pagata con una distinta operazione. «L’eventuale saldo positivo del modello F24 telematico», spiega il decreto, sarà corrisposto «mediante addebito su conto corrente bancario o postale». L’intera procedura sarà gestita dall’Agenzia delle entrate a cui spetterà il ruolo di verificare il rispetto dei requisiti per accedere alle compensazioni. A tal fine, l’Agenzia, una volta ricevuti i modelli F24 telematici dovrà trasmettere alla piattaforma di certificazione il codice fiscale del titolare del debito, gli importi dei crediti utilizzati in compensazione e la data di presentazione del modello. La piattaforma del Mef, effettuati i relativi controlli, dovrà dare l’ok alla compensazione oppure formalizzare motivato diniego che andrà poi comunicato al soggetto interessato.

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